IL DANNO BIOLOGICO DIFFERENZIALE DOPO IL D. LGS. 38/2000
[Interessante]
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 07/09/2004
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Guida al Lavoro nr. 35 del 03/09/2004 pag. 19
Classificazione:
Il Tribunale di Pinerolo, con una recente sentenza, ridefinisce il concetto di danno biologico differenziale, nel caso in cui l'Inail eroghi un indennizzo all'infortunato.
L'intervento dell'Inail in caso di infortunio ha finalità indennitarie e non risarcitorie.
Pertanto, anche dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 38/2000 che ha riformato la materia, si deve ritenere ammissibile il risarcimento del c.d. "danno biologico differenziale", inteso come la differenza tra il danno civilisticamente inteso e l'indennizzo corrisposto dall'Istituto.
Va ricordato infatti che l'indennizzo dell'Inail non copre il danno biologico temporaneo, il danno morale, il danno biologico permanente fino al 5% compreso, il danno biologico da morte e il danno esistenziale.
Pertanto, anche dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 38/2000 che ha riformato la materia, si deve ritenere ammissibile il risarcimento del c.d. "danno biologico differenziale", inteso come la differenza tra il danno civilisticamente inteso e l'indennizzo corrisposto dall'Istituto.
Va ricordato infatti che l'indennizzo dell'Inail non copre il danno biologico temporaneo, il danno morale, il danno biologico permanente fino al 5% compreso, il danno biologico da morte e il danno esistenziale.
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