IL RECUPERO DEI CONTRIBUTI DA ECCEDENZA MASSIMALE GENERA UN ONERE DEDUCIBILE
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 22/03/2022
Autore: Servidio Salvatore Fonte: Guida al Lavoro nr. 13 del 22/03/2022 pag. 54
La risposta ad interpello n. 117/2022 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato la deducibilità dei contributi pregressi.
Se il dipendente non ha comunicato al datore di lavoro l’esistenza di periodi utili per l’anzianità contributiva antecedenti il 1° gennaio 1996, determinando così l’errata applicazione del massimale contributivo, è tenuto a versare al datore di lavoro stesso i maggiori contributi pregressi a proprio carico.
Essi costituiscono un’integrazione dei contributi obbligatori per legge non versati a tempo debito, e pertanto sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera e) del TUIR.
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