IL TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE

[Interessante]

  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 09/01/2020

Autore: Waschke Massimo - Hauner Rosetta Fonte: Guida al Lavoro nr. 01 del 09/01/2020 pag. 14


Classificazione:



L’istituto è regolato dall’art. 2103 del codice civile.


Secondo l’art. 2103 del codice civile, il lavoratore può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Ulteriori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.

Per trasferimento si intende la variazione definitiva della sede lavorativa.

E’ ammesso anche per incompatibilità tra un lavoratore ed i colleghi, se ciò provoca una disorganizzazione dell’attività produttiva.

Deve essere comunicato per iscritto e può essere impugnato dal dipendente entro sessanta giorni.

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