IL TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 09/01/2020
Autore: Waschke Massimo - Hauner Rosetta Fonte: Guida al Lavoro nr. 01 del 09/01/2020 pag. 14
L’istituto è regolato dall’art. 2103 del codice civile.
Secondo l’art. 2103 del codice civile, il lavoratore può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ulteriori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Per trasferimento si intende la variazione definitiva della sede lavorativa.
E’ ammesso anche per incompatibilità tra un lavoratore ed i colleghi, se ciò provoca una disorganizzazione dell’attività produttiva.
Deve essere comunicato per iscritto e può essere impugnato dal dipendente entro sessanta giorni.
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