Immobili commerciali in locazione: tassabili pure i canoni non riscossi

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 26/01/2019

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 26/01/2019


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Devono essere assoggettate all’imposta sul reddito delle persone fisiche anche le mensilità non percepite derivanti da un contratto risolto per mutuo dissenso con efficacia retroattiva


In tema di imposte sui redditi, in base al combinato disposto dagli articoli 23 e 34 del Dpr 917/1986 (Tuir), il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo – per i quali opera, invece, la deroga introdotta dall’articolo 8 della legge 431/1998 – è individuato in relazione al reddito locativo fin quando risulta in vita un contratto di locazione, con la conseguenza che anche i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 348 del 9 gennaio 2019.

Ulteriori osservazioni
L’articolo 26 del Tuir stabilisce che i redditi fondiari, compresi quelli da locazione, concorrono, indipendentemente dalla loro percezione, a formare il reddito complessivo del possessore.
La legge sulle locazioni (431/1998) ha introdotto, per i soli immobili a uso abitativo, la disposizione che sterilizza, ai fini fiscali, i canoni non percepiti ma solo a partire dalla conclusione del procedimento di convalida di sfratto.

 

Con varie sentenze si è confermato che il contribuente resta tenuto a dichiarare i canoni di locazione relativi a immobili non abitativi, anche se non percepiti, fino a quando non possa dimostrare che è intervenuta la risoluzione del contratto sulla base delle richiamate disposizioni civilistiche.
Nel caso in cui il contribuente produca copia del provvedimento giudiziale di convalida di sfratto per morosità, a partire dalla data del medesimo provvedimento è possibile considerare sicuramente risolto il contratto di locazione a uso commerciale.

 

Invero, è molto frequente che nei contratti di locazione sia presente una clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 cc, con la quale i contraenti convengono espressamente che il contratto si risolva di diritto qualora l’obbligazione del pagamento del canone non sia adempiuta secondo le modalità convenute.
In tal caso, il giudice può accertare l’inadempimento del conduttore e il conseguente effetto risolutivo del contratto, anche a una data antecedente a quella del provvedimento di convalida di sfratto.

 

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