Immobili inagibili per danni sismici, ristrutturazione con Superbonus

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 02/06/2024

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 02/06/2024


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Fabbricato inagibile per eventi sismici, composto da abitazione, magazzino e autorimessa, demolire e ricostruire l'intero edificio effettuando interventi antisismici e di efficientamento energetico


Il credito d’imposta vale solo per le spese rimaste a carico del contribuente, eventuali contributi ricevuti devono, dunque, essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione.

l proprietario di un fabbricato inagibile a seguito di eventi sismici, composto da abitazione, magazzino e autorimessa, che intende demolire e ricostruire l'intero edificio effettuando interventi antisismici e di efficientamento energetico, potrà fruire del Superbonus per entrambi i blocchi in cui l’immobile è stato suddiviso dall’ufficio competente alla ricostruzione, ma solo per le spese rimaste a suo carico, al netto cioè dei contributi già ricevuti. La detrazione, inoltre, in base alle recenti disposizioni (articolo 119 comma 8-ter, Dl n. 34/2020) spetterà per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. È la sintesi della risposta n. 119 del 31 maggio, dell’Agenzia delle entrate.

L’istante fa presente che il fabbricato risulta suddiviso in due parti strutturalmente autonome. Di queste, un blocco, risultato già inagibile sin dall'anno 2009, non potrà beneficiare di alcun contributo per la ricostruzione ma solo di una somma per gli interventi demolitivi, mentre un altro blocco potrà beneficiare del contributo per la ricostruzione, essendo inagibile a seguito del sisma del 2016.

L’Agenzia, dopo aver fornito un quadro sulla normativa e sulla prassi del Superbonus, ricorda che -in caso di ristrutturazioni conseguenti ad eventi sismici - è possibile fruire della detrazione esclusivamente sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente (articolo 119 del decreto Rilancio, comma 1-ter e comma 4-quater; per la prassi, circolare n. 23/2022 e risoluzione n. 8/2022). Eventuali contributi ricevuti devono, dunque, essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione.

Nel caso in esame, quindi, gli immobili, suddivisi in due unità dall’ufficio per la Ricostruzione, potranno fruire del Superbonus al netto dei contributi già riconosciuti, per la parte di spesa rimasta a carico dell’istante.

Per quanto riguarda il limite temporale per beneficiare della detrazione, l’Agenzia fa presente che l’articolo 119, comma 8-ter del decreto Rilancio ha stabilito che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta nella misura del 110%, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. La proroga riguarda in sintesi le ristrutturazioni effettuate su immobili residenziali o a prevalente destinazione residenziale, inclusi gli edifici unifamiliari.

Per i limiti di spesa ammessi al Superbonus, infine, l’Agenzia conferma che per i lavori antisismici realizzati su singole unità immobiliari residenziali il limite è di 96mila euro per ciascuna unità e relativa pertinenza.

 

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