IMMOBILIARE NON DI COMODO SE RISPETTA VALORI OMI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 28/02/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 28/02/2019


Classificazione:

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Canoni di locazione in linea con i valori OMI ma non sufficienti a raggiungere i ricavi minimi, disapplicazione.


e i canoni di locazione che una società immobiliare intende praticare agli immobili di cui risulta assegnataria a seguito di una doppia scissione parziale proporzionale, pur essendo in linea con i valori risultanti dalla banca dati dell’Omi, non sono comunque sufficienti al superamento del test di operatività, è possibile disapplicare, per il periodo d’imposta considerato, la disciplina delle società non operative dettata dall’articolo 30, legge 724/1994 (risposta n. 68/2019).

I canoni di locazione che intende praticare, pur essendo in linea con i valori risultanti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari (2° semestre 2017), non sono sufficienti al superamento del test di operatività previsto dalla disciplina delle società non operative.
Sulla base di queste premesse di fatto, la società chiede all’Agenzia di esprimere il proprio parere circa la possibilità, nel caso concreto, di disapplicare le disposizioni dettate per le società di comodo dall’articolo 30, legge 724/1994.

Con specifico riferimento alle ipotesi di disapplicazione della disciplina sulle società non operative nei confronti di società immobiliari (categoria a cui appartiene l’interpellante), l’Agenzia ricorda che, con la circolare n. 5/E del 2 febbraio 2007, ha avuto modo di precisare che:

  • è possibile disapplicare la normativa sulle società non operative in presenza di particolari situazioni oggettive quali, tra le altre, la “dimostrata impossibilità, per la società immobiliare, di praticare canoni di locazione sufficienti per superare il test di operatività ovvero per conseguire un reddito effettivo superiore a quello minimo presunto” (ad esempio, nei casi in cui i canoni dichiarati siano almeno pari a quelli di mercato)
  • tali oggettive situazioni possono essere fatte valere anche da società o enti non immobiliari, in relazione a determinati immobili dagli stessi posseduti.

Inoltre, con la circolare n. 25/E del 4 maggio 2007 (paragrafo 8), la stessa Agenzia ha ulteriormente precisato che: “per la determinazione del valore di mercato dei canoni di locazione si potrà fare riferimento ai valori (espressi in euro per mq al mese) riportati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi)”.
 
Nel caso in esame, la società istante ha prodotto e allegato la tabella delle quotazioni immobiliari dell’Omi relativa al secondo semestre 2017, da cui emerge la congruità dei canoni di locazione che intende applicare.
 
Conclude l’Agenzia, qualora le quotazioni Omi relative al 2018 e al 2019 (ancora non pubblicate) non si discostino da quelle indicate nell’istanza di interpello, sulla base della descrizione del caso concreto fornita dalla società istante, sarà possibile disapplicare per il periodo d’imposta 2019 la disciplina delle società non operative dettata dall’articolo 30, legge 724/1994.

 

 

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