Impianto non eroga solo elettricità: gas comunque esentato da imposta

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 09/03/2018

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 09/03/2018


Classificazione:

img_report

No alla “doppia tassazione” dell’elettricità


L’obbligo di esentare i prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità,  previsto dall’14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 200319/96, deve essere esteso anche all’impianto di cogenerazione. In caso contrario, ci sarebbe un rischio di doppia imposizione che la normativa comunitaria vuole categoricamente escludere.

la Corte rileva che, dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96, risulta che gli Stati membri hanno l’obbligo di esentare dalla tassazione prevista dalla medesima direttiva i «prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità». Detta formulazione letterale non esclude dall’ambito di applicazione di suddetta esenzione obbligatoria i prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità da parte di un impianto di cogenerazione, come quello in discussione nel procedimento principale.
Di conseguenza - inferiscono i giudici europei - siccome l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/1996 enuncia in maniera tassativa le esenzioni obbligatorie che gli Stati membri sono tenuti a riconoscere nell’ambito della tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, le sue disposizioni non possono essere interpretate in modo estensivo, perché altrimenti si priverebbe la tassazione armonizzata istituita dalla direttiva in parola di qualsiasi effetto utile.

Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro