Incarichi, parentele ed ex datori monitorati per l’accesso al forfait
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 15/04/2019
Autore: Gavelli Giorgio Fonte: Il Sole 24 Ore del 15/04/2019
I pregressi rapporti di lavoro dipendente o assimilato compresi gli incarichi da amministratore, i legami di parentela con gli altri soci e le operazioni svolte con la società partecipata.
Partecipazioni
Le incompatibilità sono semplici da individuare sulle partecipazioni in società di persone, studi associati e imprese individuali. Nella circolare 9 l’Agenzia esclude anche il socio nudo proprietario della quota, mentre non affronta i casi di società in liquidazione o in procedura concorsuale.
Diverso il caso delle partecipazioni in Srl e per le associazioni in partecipazione non affrontate dalla circolare. In questo caso occorre monitorare:
- il rapporto di parentela al fine del controllo indiretto, considerando come interposti il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo;
- la sezione Ateco di attività della società partecipata che, laddove coincidente con quella del socio forfettario, diventa riconducibile all’attività da lui svolta, se nel periodo d’imposta sono presenti cessioni o prestazioni dal socio alla società.
Rapporti di lavoro
Non può avvalersi del forfait chi esercita l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con cui sono in corso rapporti di lavoro (o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta) oppure nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a questi datori (lettera d-bis del comma 57 della legge 190/2014 ).
Fa eccezione chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il praticantato obbligatorio. Dalla circolare si apprende che:
- i redditi assimilati a quello dipendente sono quelli di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1 dell’articolo 50 del Tuir vale a dire i salari dei soci di coop, compensi per attività intramoenia, quelli di amministrazione o coll. coordinata;
- poiché la prevalenza dei ricavi o compensi superiori al 50% del totale può essere verificata solo a fine anno, inciderà sul regime dell’anno successivo. La circolare non lo dice espressamente ma si ritiene che, a questi fini il 2018 non rilevi;
- i soggetti riconducibili al datore di lavoro sono le società del gruppo (articolo 2359, Codice civile), anche partecipate tramite “persone interposte” quali il coniuge o i familiari;
la presenza (ante-2019) di un duplice rapporto di lavoro dipendente e autonomo verso lo stesso soggetto (frequente nelle Asl) non è di ostacolo se non subentrano modifiche sostanziali ai rapporti;
la causa ostativa non scatta per chi è andato in pensione in virtù di un obbligo di legge e, si ritiene, opera con l’ex datore. Si ritiene quindi escluso chi sceglie “quota 100”, mentre i prepensionamenti obbligatori nell’ambito di crisi aziendali potrebbero rientrare in quanto obbligatori.
Limite dei ricavi
Ai fini del limnite dei 65.000 euro, i diritti d’autore, secondo l’Agenzia si “cumulano” ai normali compensi nel caso in cui «non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo».
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