Indebita cessione crediti ufficio fiscale competente
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 06/06/2024
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 06/06/2024
Il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, individua l’ufficio fiscale competente a emettere l’atto di recupero di quanto ingiustamente fruito
In caso di indebita cessione di crediti d’imposta, unita alla mancanza del domicilio fiscale del beneficiario, l’atto di recupero deve essere predisposto dalla direzione provinciale delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del cessionario.
Lo stabilisce l’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 5 giugno 2024, emanato in attuazione del decreto legislativo n. 13/2024, il quale - introducendo l’articolo 38-bis nel Dpr n. 600/1973, ed in particolare al comma 1 lettera g) - prevede che la competenza alla formazione dell’atto spetta all’ufficio dell’Agenzia competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto al momento della commissione della violazione.
Lo stesso articolo, inoltre, statuisce che, in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita a un’articolazione delle Entrate individuata con provvedimento del direttore dell’Agenzia. Tanto premesso, il provvedimento di oggi individua il luogo della commissione della violazione utile ad individuare la competenza - in mancanza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario - nel domicilio fiscale del cessionario, al momento di utilizzo del credito.
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