INFRASTRUTTURE DI RICARICA VEICOLI E ULTERIORE RICHIESTA DI POTENZA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 25/09/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 25/09/2020
Agevolato anche il costo per aumentare la potenza impegnata di ulteriori 7 kw
L'articolo 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (introdotto dall'art. 1,comma 1039 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) riconosce «una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro».
La disciplina applicativa della detrazione è contenuta nell'articolo 9 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 20 marzo 2019.
Con la circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020, a cui si rinvia per i necessari approfondimenti, è stato precisato che il limite di spesa di 3.000 euro, comprensivo dei costi legati all'aumento di potenza impegnata del contatore dell'energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW, è annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica.
Il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto,l'ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell'ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l'acquisto e la posa in operadi più infrastrutture di ricarica.
Considerato che la norma fa riferimento alla «richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW», si ritiene che tale limite, funzionale all'installazione della infrastruttura di ricarica, si riferisce all'ulteriore richiesta di potenza aggiuntiva daparte dell'utente e che, quindi, si aggiunge a quella già a sua disposizione.
Pertanto, nel caso di specie, il contribuente potrà fruire, nel rispetto delle altre condizioni previste, della detrazione prevista per le spese relative all'acquisto e allaposa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, iviinclusi i costi per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW nel predetto limite di spesa.
Inoltre, si ritiene che la detrazione possa essere calcolata su quanto fatturato dal fornitore di energia, indipendentemente della potenza addizionale del 10 per cento attribuita autonomamente dai fornitori stessi.
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