Innovazione, bonus sui progressi d’impresa
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 02/06/2020
Autori: Vedi Articolo, Reich Emanuale Fonte: Il Sole 24 Ore del 02/06/2020
L’agevolazione resta anche senza avanzamento tecnologico Premiati i progetti svolti in contemporanea da società concorrenti indipendenti
Nuove possibilità di fruire del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo dalla lettura del comma 3 dell’articolo 2 del Dm dello Sviluppo economico, che reca disposizioni applicative della disciplina del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 198-207, della legge 160/19.
Vedremo con il tempo se tali chiarimenti saranno validi, come si spera, anche alle innovazioni di prodotto e di processo degli anni precedenti.
1 si precisa che è possibile fruire del credito in caso di adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo, in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile.
2 il beneficio non si perde se le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo non danno il risultato sperato che, se invece raggiunto, avrebbe consentito di fruire dell’agevolazione.
3 se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le relative informazioni non fanno parte dello stato delle conoscenze disponibili e accessibili per l’impresa all’inizio della ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale, sono ammessi al beneficio i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso.
Indietro