Installazione manutenzione degli impianti antincendio e reverse charge
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 18/03/2025
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 18/03/2025

Se il meccanismo dell'inversione contabile sia applicabile o meno alle attività di manutenzione e riparazione delle porte REI (c.d. porte tagliafuoco) e alle prestazioni di manutenzione aventi per oggetto gli estintori e gli idranti.
Circolare 37/2015 punto 9
Le attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di spegnimento antincendio, in quanto riconducibili al codice ATECO 43.22.03 "Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)", rientrano nell'ambito applicativo della lett. a-ter) dell'articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 e sono, quindi, soggette al meccanismo dell'inversione contabile, se effettuate verso soggetti passivi IVA e se relative ad edifici.
In particolare, si evidenzia che con la risoluzione n. 245/E del 16 giugno 2008, è stato chiarito che la manutenzione degli estintori, delle manichette e delle maschere deve essere assoggettata al regime di inversione contabile "solo nell'ipotesi in cui i materiali mobili oggetto di manutenzione facciano parte di un impianto complesso installato su un immobile e la manutenzione in discorso si inserisca nel quadro della manutenzione dell'intero impianto".
Si precisa che gli estintori fanno parte di un impianto complesso solo ove gli stessi siano parte integrante di un impianto di protezione attiva rispondente alle prescrizioni e ai dettami di cui al DM 20 dicembre 2012, recante "regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controllo di prevenzione incendi".
Sono tali "gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio; gli impianti di estinzione o controllo dell'incendio, di tipo automatico o manuale; gli impianti di controllo del fumo e del calore", che siano installati seguendo un progetto redatto da un tecnico abilitato, in osservanza delle vigenti normative e delle regolamentazioni tecniche applicabili.
Pertanto, le attività di installazione e di manutenzione di estintori rientrano nel campo di applicazione del reverse charge, a condizione che gli stessi facciano parte di un impianto, avente le caratteristiche di cui al sopra citato DM, installato in un edificio e che l'attività sia resa nell'ambito della manutenzione dell'intero impianto.
Gli estintori che non fanno parte di un impianto complesso, come sopra definito sulla base della specifica normativa di riferimento (il DM 6 marzo del 1992 per gli estintori carrellati e il DM 7 gennaio 2005 per gli estintori portatili), non possono, invece, essere considerati impianti di spegnimento antincendio, bensì apparecchi mobili.
In tal caso, il meccanismo del reverse charge non trova applicazione per le prestazioni di servizi concernenti l'installazione di estintori, nonché per la manutenzione e la riparazione degli stessi.
Da ultimo, si precisa che le porte tagliafuoco e le uscite di sicurezza devono considerarsi, ai sensi del DM 21 giugno 2004, impianti di protezione sia pure passiva contro gli incendi. L'attività di installazione di detti impianti deve essere ricondotta nel codice ATECO 43.29.09 ("altri lavori di costruzione e installazione in edifici n.c.a.") ed è, pertanto, soggetta al meccanismo dell'inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lett. a-ter), del DPR n. 633 del 1972.
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