Integrativa a favore, più tempo
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 06/12/2016
Autore: Deotto Dario Fonte: Il Sole 24 Ore del 06/12/2016
Il Dl 193/2016 stabilisce che le dichiarazioni dei redditi, Irap e 770 sono integrabili sia a favore che a sfavore entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento
La legge 190/2014 ha voluto recepire le “indicazioni” della circolare 31/E/2013 nella quale si affermava che i termini di accertamento decorrono dalla presentazione delle dichiarazioni integrative sia a favore – per le quali c’è una maggiore esigenza di tutela per l’amministrazione – sia a sfavore del contribuente. Cosicché non vi poteva essere dubbio che quando la norma (articolo 1, comma 640, della legge di Stabilità 2015) dispone il differimento dei termini di decadenza dell’azione di accertamento per le dichiarazioni integrative di cui all’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998, intende(va) riferirsi sia a quelle a sfavore che a quelle favore del contribuente. il credito che emerge da una dichiarazione integrativa a favore risulta compensabile. Solo per le dichiarazioni presentate dopo
Indietro