INVERSIONE CONTABILE E AUTOFATTURE E DEPOSITO IVA

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 18/06/2019

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Agenzia Entrate del 18/06/2019


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Argomento sul quale finalmente l'AE si esprime senza sbilanciarsi troppo, è trattato nella circolare 14/2019 punto 6


6.1 Autofatture vere e proprie

 

L'"autofattura" vera e propria è quel documento, contenente i medesimi elementi di una "normale" fattura che se ne differenzia in quanto:

a) l'emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l'imposta (ed è dunque obbligato a liquidare l'IVA) in sostituzione del primo;

b) cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto, ovvero l'operazione è a titolo gratuito (cfr. l'articolo 2, comma 2, del decreto IVA).

Rientrano nell'ipotesi sub a), ad esempio:

  • per quanto riguarda le operazioni effettuate da soggetti stabiliti o residenti in Italia, gli acquisti da produttori agricoli ex articolo 34, comma 6, del decreto IVA, i compensi corrisposti agli intermediari per la vendita di documenti di viaggio da parte degli esercenti l'attività di trasporto (cfr. il decreto ministeriale 30 luglio 2009) e la regolarizzazione dell'omessa o irregolare fatturazione (c.d. "autofattura denuncia" di cui all'articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • in riferimento alle operazioni effettuate da soggetti non residenti o non stabiliti, gli acquisti da soggetti extra UE (cfr. l'articolo 17, comma 2, del decreto IVA).

Sono invece riconducibili all'ipotesi sub b), ad esempio:

  • il c.d. "autoconsumo", ossia la destinazione di beni o servizi al consumo personale o familiare dell'imprenditore ovvero ad altre finalità non imprenditoriali;
  • le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa e di quelli che non vi rientrano se di costo unitario superiore ad euro cinquanta e per i quali sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19 del decreto IVA.

Nelle ipotesi in esame, qualora vi sia l'obbligo di emettere autofattura, la stessa dovrà necessariamente essere elettronica via SdI (con l'unica eccezione delle prestazioni rese da soggetti extra UE, per le quali vale l'adempimento di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 (ESTEROMETRO) salvo scelta per la fatturazione elettronica via SdI).

 

Resta ferma, laddove la controparte sia un soggetto escluso dagli obblighi dell'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015 e non intenda avvalersi della fatturazione elettronica via SdI, la necessità di consegnarle copia analogica (o informatica) del documento, come peraltro prescritto anche da specifiche disposizioni di settore (cfr., ad esempio, l'articolo 34, comma 6, secondo periodo, del decreto IVA, ovvero l'articolo 3, comma 3, del d.m. 30 luglio 2009).

 

6.2 Inversione contabile

Nell'inversione contabile ("reverse charge"), a differenza delle ipotesi di autofattura richiamate nel paragrafo precedente, il cedente/prestatore documenta l'operazione con l'emissione di un documento, senza addebito dell'IVA, che è integrato dal cessionario/committente, il quale provvede all'assolvimento dell'imposta.

Rientrano nella fattispecie in esame specifiche operazioni (cfr. gli articoli 17 e 74 del decreto IVA, nonché l'articolo 46 del d.l. n. 331 del 1993):

a) con l'estero, nelle ipotesi di acquisti da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE;

b) con soggetti passivi d'imposta residenti o stabiliti in Italia, come, ad esempio, nei casi di cessioni di rottami, bancali in legno, oro da investimento, prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, ecc. [si rammenta che l'articolo 2, comma 2-bis del d.l. n. 119 ha in ultimo prorogato al 30 giugno 2022 l'applicazione del reverse charge per le fattispecie di cui all'articolo 17, sesto comma, lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del decreto IVA].

Pur a fronte del medesimo iter - in generale, per il cessionario/committente, numerazione ed integrazione della fattura con i dati legislativamente richiesti, nonché annotazione della stessa nei registri IVA - va rilevata la diversa forma della fattura inizialmente ricevuta, che nel caso di reverse charge interno è normalmente elettronica via SdI.

Secondo quanto già indicato nella circolare n. 13/E del 2018 (cfr. la risposta al quesito 3.1), ciò comporta che nell'ipotesi di reverse charge interno, e comunque in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può (Ndr: non deve, sottinteso quindi, che la procedura è facoltativa e non obbligatoria) - senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa - inviare tale documento allo SdI, come indicato nel paragrafo 6.4, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

Nei casi di reverse charge esterno, di cui al punto a) precedente, resta comunque fermo l'obbligo comunicativo di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015, (esterometro) salvo il caso in cui il fornitore comunitario abbia emesso la fattura elettronica via SdI e quindi con le regole italiane.

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