La cessione di partecipazioni con requisiti PEX da soggetti IRES

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 26/11/2019

Autore: Vedi Articolo Fonte: Commercialista Veneto nr. 249 del 26/11/2019


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Per le società per azioni e le società in accomandita per azioni l’assunzione di partecipazioni in altre imprese è disciplinata dall’art. 2361 del Codice Civile


Le plusvalenze su partecipazioni realizzate dai soggetti passivi Ires (società di capitali, enti pubblici e privati di cui all’art. 73 del T.U.I.R.) possono essere assoggettate alla cosiddetta partecipation exemption, la quale prevede il concorso alla determinazione del reddito d’impresa nella misura del 5% del loro ammontare (rimanendo esenti per il residuo 95%), in presenza delle seguenti condizioni di natura soggettiva e oggettiva (art. 87, comma 1, T.U.I.R.):

- il soggetto partecipante deve essere un soggetto passivo Ires;

- la partecipazione deve riferirsi ad azioni o quote in società ed enti indicati nell’art. 5 del T.U.I.R., escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell’art. 73 del T.U.I.R., comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:

a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (cosiddetto criterio LIFO);

b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso

c) residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47 bis, comma 1, o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui allo stesso art. 47 bis, comma 3, del T.U.I.R., della sussistenza della condizione di cui al comma 2 del medesimo art. 47 bis (si tratta, in particolare, di dimostrare che il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva che dalle partecipazioni non si consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato). Tale requisito deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso (ex art. 87, comma 2, del T.U.I.R.);

d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’art. 55 del T.U.I.R.L’articolo 87, comma 2, del T.U.I.R. dispone, inoltre, che “i requisiti di cui al comma 1, lettera d), devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso”. Tale disposizione ha una specifica funzione antielusiva allo scopo di evitare che, tramite una modifica in prossimità della cessione della partecipazione di uno dei requisiti oggettivi prescritti dalla norma (residenza ovvero commercialità), si possa usufruire indebitamente del regime di tassazione agevolato Pex.

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