LA CIRCOLARE CAF 2023 SI SDOPPIA IN 14 E 15
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 20/06/2023
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 20/06/2023
In solamente 376 pagine le circolari omnibus con la raccolta dei principali documenti di prassi relativi a detrazioni e deduzioni, crediti d’imposta e visto di conformità
Le oramai classiche istruzioni supplementari per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità, relativi all’anno d’imposta 2022.
Le circolari nn. 14/E e 15/E del 19 giugno 2023, contengono i principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022.
I citati documenti di prassi rappresentano un aggiornamento della circolare n. 24/2022 (riferita all’anno di imposta 2021), in cui sono evidenziate le principali novità introdotte in materia per l’anno d’imposta 2022, a fronte delle disposizioni normative, dei documenti di prassi (circolari e risoluzioni), nonché delle risposte fornite agli interpelli e alle consulenze giuridiche.
Tra l’altro, nelle circolari in commento non sono trattate – in quanto, come avvenuto l’anno scorso, saranno oggetto di uno specifico documento di prassi – le detrazioni connesse agli interventi edilizi che beneficiano del 110%, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, al Sismabonus, al bonus verde e al bonus facciate, all’Ecobonus, agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, al bonus mobili, all’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
In considerazione della molteplicità degli argomenti trattati, che saranno oggetto di specifici approfondimenti, si segnalano, tra le novità di quest’anno, i chiarimenti resi in tema di:
1) Visto di conformità - acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti
Nel merito, vengono recepite le modifiche normative – intervenute a decorrere dall’anno d’imposta 2022, al generale obbligo di conservazione in capo ai Caf e ai professionisti abilitati della documentazione relativa agli oneri deducibili e detraibili – introdotte dall’articolo 6 del Dl n. 73/2022. In particolare, con riferimento alla conservazione della documentazione, concernente gli oneri per i quali spetta una detrazione, nell’ipotesi di dichiarazione precompilata presentata senza modifiche, è previsto l’esonero dalla conservazione della documentazione degli oneri comunicati dai soggetti terzi. In caso di modifica della dichiarazione precompilata è necessario, invece, conservare la documentazione per tutti gli oneri. Per le spese sanitarie occorre tenere da parte i singoli documenti (scontrini, fatture, eccetera.), che non risultano indicati nella precompilata o il cui importo è stato modificato nonché il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibili nel Sistema tessera sanitaria (Sts).
2) Visto di conformità – Superbonus
Nello specifico, l’Agenzia chiarisce che il contribuente che intenda fruire della detrazione relativa al Superbonus nella dichiarazione dei redditi, e per la medesima dichiarazione non sussista l’obbligo di apposizione del visto sull’intera dichiarazione, può avvalersi, per la trasmissione telematica della dichiarazione, di un soggetto a tal fine abilitato, diverso da quello che ha rilasciato il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del 110 per cento.
3) Trattamento integrativo
Al riguardo, è precisato che, dal 1° gennaio 2022, il trattamento integrativo è riconosciuto nella misura di 1.200 euro ai lavoratori la cui imposta, determinata tenendo conto solo dei redditi da lavoro dipendente e di alcuni assimilati, sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia non superiore a 15mila euro. Se le condizioni precedenti sono rispettate, ma il reddito di riferimento ai fini delle agevolazioni fiscali è compreso tra 15.001 e 28mila euro, occorre verificare che la somma di alcune detrazioni sia maggiore dell’imposta lorda. Qualora questa condizione sia verificata, il trattamento integrativo è comunque riconosciuto per un ammontare non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle menzionate detrazioni e l’imposta lorda.
Si evidenzia, inoltre, il rapporto tra il trattamento integrativo e detrazione degli interessi passivi per mutui ipotecari. Infatti, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, si è reso necessario, sulla base dell’anno di stipula del contratto di mutuo, distinguere gli interessi passivi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, per la costruzione e/o ristrutturazione dell’abitazione principale e gli interessi per prestiti o mutui agrari. In particolare, è stato chiarito che occorre distinguere gli interessi passivi pagati nell’anno 2022 riferiti a contratti di mutuo stipulati entro il 31 dicembre 2021 e quelli stipulati a partire dal 1° gennaio 2022. Ai fini della corretta indicazione dell’importo degli interessi passivi qualora sia stato stipulato un contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/surroga occorre far riferimento alla data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/surroga del mutuo.
4) Contributi versati per il riscatto del corso Its Academy dei familiari a carico
In proposito, i documenti di prassi in commento, nel richiamare l’articolo 4, comma 9, della legge n. 99/2022 – rubricata “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore” – precisano che, ai percorsi formativi delle fondazioni Its Academy, si applicano le disposizioni del Dlgs n. 184/1997, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici.
Pertanto, agli iscritti ai percorsi formativi degli Its Academy è riconosciuta, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Dlgs n. 184/1997, la facoltà di riscattare, ai fini pensionistici, il relativo periodo di frequenza nonché la possibilità di detrarre i contributi versati – nella misura del 19 per cento – da parte dei soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico.
5) Credito di imposta per attività fisica adattata (Afa)
È riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata (Afa) a coloro che ne hanno fatto richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 97,5838% dell’importo indicato nell’istanza.
Il credito d’imposta in esame non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese ed è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute. Il beneficiario indica nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2022 l’importo del credito spettante. Nel caso in cui il bonus indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2022 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l’eventuale credito residuo è riportato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2023.
6) Credito d’imposta per erogazioni liberali in favore delle fondazioni Its Academy
Per le erogazioni liberali in denaro alle Its Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% dell’importo delle erogazioni stesse, sempre che vengano effettuate tramite sistemi di pagamento tracciabili.
L’importo è elevato al 60% se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni Its Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale.
Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata l’elargizione ovvero in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997.
7) Erogazioni liberali a favore degli Ets
Il Codice del Terzo settore subordina la spettanza delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali, tra l’altro, all’iscrizione degli enti del Terzo settore (Ets), a favore dei quali sono effettuate le medesime, nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
Atteso che tale Registro è operativo a decorrere dal 23 novembre 2021, la circolare in commento precisa che:
- per le Associazioni promozione sociale (Aps) e per le Organizzazioni di volontariato (Odv) già iscritte nei vecchi registri che transitano nel Runts permanendovi, le erogazioni liberali da esse ricevute sono detraibili/deducibili, senza soluzione di continuità (sia nel periodo di iscrizione nel proprio registro, sia in quello di iscrizione nel Runts)
- per le Aps e per le Odv già iscritte nei vecchi registri che, per qualunque motivo, a seguito del processo di “trasmigrazione”, sono estromesse dal Runts, le erogazioni liberali da esse ricevute dopo l’estromissione non sono detraibili/deducibili
- per gli enti diversi dalle Odv e dalle Aps già iscritte nei vecchi registri, le erogazioni liberali da essi ricevute sono detraibili/deducibili solo a decorrere dalla loro iscrizione nel Runts.
L’Agenza specifica, inoltre, che le agevolazioni si applicano anche, in via transitoria, ai sensi dell’articolo 104, comma 1, del Codice del Terzo settore, alle erogazioni liberali in favore delle Onlus di cui all’articolo 10 del Dlgs n. 460/1997, iscritte nell’apposita Anagrafe.
8) Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19%, delle erogazioni liberali in denaro effettuate da parte delle persone fisiche in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.
I documenti di prassi in commento precisano che ai fini dell’individuazione dei soggetti “riconosciuti a fini sportivi” fino al 30 agosto 2022 occorre fare riferimento al riconoscimento effettuato da parte del Coni. A decorrere dal 31 agosto 2022 occorre, invece, fare riferimento all’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche gestito dal dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei ministri.
9) Detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale
In virtù della modifica introdotta dall’articolo 7 del Dl n. 73/2022, l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili firmatarie degli accordi territoriali, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’accordo territoriale per fruire delle agevolazioni fiscali, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino a che non intervengano eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce.
Al riguardo le Entrate precisano che, qualora non sia intervenuto un nuovo accordo territoriale, oppure non siano variate le caratteristiche dell’immobile locato (superficie, posto auto, balconi, terrazze, ascensore, eccetera), la stipula di un nuovo contratto non richiede il rilascio di una nuova attestazione, atteso che non sono considerate rilevanti le variazioni del conduttore o del canone di locazione, purché rimanga entro il limite stabilito dall’accordo territoriale indicato nell’attestazione stessa.
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