LA DELEGA FISCALE

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 09/04/2023

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 09/04/2023


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I princìpi e i criteri direttivi, generali e specifici, sulla base dei quali il Governo dovrà adottare i decreti legislativi per la revisione del sistema tributario


Approdato in prima lettura a Montecitorio il disegno di legge delega (Atto Camera 1038) varato dal Consiglio dei ministri del 16 marzo.

Il testo si compone di 20 articoli, suddivisi in cinque titoli:

  • i principi generali e i tempi di attuazione (artt. 1-4);
  • i tributi, raggruppati in imposte sui redditi, Iva e Irap (artt. 5-9), altri tributi indiretti (artt. 10-12), giochi (art. 13);
  • i procedimenti (artt. 14-17) e le sanzioni (art. 18);
  • testi unici e codici (art. 19);
  • disposizioni finanziarie (art. 20).

Dall’entrata in vigore della legge ci saranno ventiquattro mesi a disposizione del Governo per dare concreta attuazione alla riforma attraverso i necessari decreti legislativi, rispettosi, oltre che dei princìpi costituzionali e del diritto dell’Unione europea e internazionale, anche dei princìpi e dei criteri definiti con la medesima delega (articolo 1).

In particolare, le nuove norme dovranno:

  1. stimolare la crescita economica e la natalità, efficientando la struttura dei tributi e riducendo il carico fiscale, anche per sostenere famiglie, lavoratori e imprese;
  2. prevenire e ridurre l’evasione e l’elusione fiscali;
  3. razionalizzare e semplificare il sistema tributario;
  4. facilitare gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti; assicurare un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità (articolo 2).

Inoltre, andranno garantiti:

  • l’adeguamento del diritto nazionale ai princìpi generali del diritto tributario Ue e internazionale, tenendo conto anche dell’evoluzione giurisprudenziale della Corte di giustizia;
  • la coerenza del nostro ordinamento con le raccomandazioni Ocse nell’ambito del progetto Beps;
  • la revisione della disciplina della residenza fiscale di persone fisiche e giuridiche;
  • l’introduzione di incentivi all’investimento o al trasferimento di capitali in Italia per promuovere attività economiche nel nostro Paese (articolo 3).


Sarà oggetto di profonda revisione anche lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000). In particolare, si prevede di:

  • rafforzare l’obbligo di motivazione degli atti impositivi, con indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa
  • valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e quello di certezza del diritto
  • razionalizzare la disciplina degli interpelli, riducendone l’utilizzo. A tal fine, andranno emanati provvedimenti interpretativi in cui rappresentare anche una casistica delle fattispecie di abuso del diritto, il ricorso all’istituto da parte delle persone fisiche e dei contribuenti di dimensioni ridotte dovrà essere circoscritto ai soli casi in cui non è possibile ottenere risposte mediante servizi di interlocuzione rapida (tecnologie digitali, intelligenza artificiale), bisognerà istituire il pagamento di un contributo, graduato in funzione di fattori quali la tipologia di contribuente o il valore della questione oggetto dell’istanza, destinato a finanziare specializzazione e formazione professionale del personale del Fisco
  • potenziare il diritto di accesso agli atti del procedimento tributario
  • applicare in modo generalizzato il principio del contraddittorio a pena di nullità
  • definire una disciplina generale delle invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione
  • potenziare l’istituto dell’autotutela, da estendere agli errori manifesti anche quando l’atto sia divenuto definitivo (articolo 4).

Nella delega anche il compito di riordinare in maniera organica le disposizioni che regolano il sistema fiscale, provvedendo:

  1. nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore della legge delega, alla redazione di Testi unici;
  2. entro dodici mesi dall’adozione dell’ultimo dei decreti delegati, a chiusura del processo di riforma, alla pubblicazione del Codice del diritto tributario, con l’obiettivo di semplificare il sistema, migliorare la chiarezza e la conoscibilità delle norme, la certezza dei rapporti giuridici, l’efficienza dell’operato dell’Amministrazione finanziaria (articolo 19).

L’attuazione della riforma fiscale dovrà avvenire a costo zero per la finanza pubblica e non comportare un incremento dell’attuale pressione tributaria. Per quanto riguarda gli effetti sui saldi, considerata la complessità della materia che ne impedisce la stima globale, ciascun decreto legislativo evidenzierà i propri nella relazione tecnica di accompagno (articolo 20).

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