LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 13/02/2019
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 13/02/2019
Sintesi della normativa
Premessa
Con la pubblicazione sul sito dell’agenzia delle Entrate del Provvedimento Prot. n. 10659/2019 del 15.1.2019 sono stati approvati, il Modello di dichiarazione annuale Iva 2017 riferito alle operazioni del 2018, in versione completa e in versione base.
Ricordiamo che la dichiarazione IVA può essere presentata solo in via telematica e autonoma, tramite un intermediario abilitato (commercialista) oppure direttamente dal dichiarante.
Termini di presentazione
La dichiarazione IVA deve essere presentata in via autonoma nel periodo che intercorre dal 1° febbraio al 30 aprile.
Termini di versamento
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10.
É anche possibile rateizzare il debito IVA annuale, debito fisiologico per i soggetti con liquidazione trimestrale ma che normalmente non si presenta nel caso di liquidazione mensile dell’imposta.
Le istruzioni precisano che il soggetto che presenta la dichiarazione IVA, può versare in unica soluzione ovvero differire il versamento alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi quindi al:
- 30.6.2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
- 30.7.2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo fino al 30.6 e con ulteriore maggiorazione dello 0,40% dal 30.6 al 30.7.
Versamento a rate
Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 241/97, il contribuente può scegliere di rateizzare i versamenti a saldo di imposte derivanti dalla dichiarazione, mediante rate mensili di pari importo.
Il contribuente potrà ripartire il debito in rate di pari importo, la prima rata deve essere versata entro il 16 marzo mentre le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo fino e non oltre il 16 novembre.
Le rate successive alla prima vanno maggiorate dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese.
Quando il saldo IVA è differito al 30 giugno o al 30 luglio, il relativo importo maggiorato come sopra descritto, può essere ulteriormente ripartito in rate mensili fino al 16 novembre.
Dette rate sono maggiorate dello 0,33% mensile.
Le novità
Il modello non è interessato da grandi novità, la principale è quella relativa agli omessi versamenti periodici.
Omessi versamenti
Se fino allo scorso anno i mancati versamenti periodici concorrevano a formare il saldo finale della dichiarazione, da quest'anno (mod. 2019) se la dichiarazione chiude a credito, nel credito non dovranno essere considerati i mancati versamenti periodici anchorchè questi ultimi siano soggetti a recupero da parte dell’amministrazione finanziaria.
Il rigo VL 30 è composto da 3 campi dove si indica:
1. il maggiore dei due campi che seguono;
2. l’imposta periodica dovuta;
3. l’imposta periodica effettivamente versata.
Fino allo scorso anno in VL33 confluiva l'importo di VL30.1 da quest'anno invece se la dichiarazione chiude a credito, nel campo VL33 confluisce l'importo del rigo VL30.3.
In pratica i mancati versamenti periodici non potranno concorrere al credito IVA.
Esempio
- IVA dovuta 100
- IVA detraibile 20
- IVA periodica non versata 90
Se la dichiarazione 2018 chiudeva con un credito di 10, con le nuove regole quella 2019 relativa all'anno 2018, chiuderà con saldo zero.
Si apre quindi il problema di come recuperare quel credito, in considerazione del fatto che il fisco si attiva autonomamente per il recupero dei mancati versamenti periodici, in attesa degl indispensabili chiarimenti, si ipotizza una successiva dichiarazione integrativa.
IVA di gruppo
la modulistica e relative istruzioni recepiscono le novità del nuovo Gruppo Iva, introdotte dalla legge di Bilancio 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
Quadro VO
Ulteriori novità, infine, riguardano il quadro delle opzioni per le persone fisiche che applicano il regime forfettario(in VO34 viene inserita la casella 3) e le società che applicano l’IVA di gruppo.
Credito IVA
È sempre utile ricordare che l’art. 17 del D.Lgs. n. 241/7 consente la compensazione dei crediti Iva annuali di importo superiore ai 5.000 euro solo a seguito della presentazione della dichiarazione annuale.
L’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. (art. 17 D.Lgs. n. 241/7).
Inoltre, il comma 7 dello stesso art.10 del DL. n. 78 del 2009, subordina l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 5.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione.
In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile, per i rimborsi superiori a 15.000 euro nelle ipotesi di situazioni di rischio è previsto l’obbligo di prestare garanzia.
Il limite dei 5.000 euro è elevato a 50.000 euro per le start up innovative dal comma 7bis dello stesso art.10 del DL. n. 78 del 2009.
Società di comodo
Le istruzioni ricordano che ai sensi dell’articolo 30, c. 4, della L. n. 724/94, per le società e gli enti di comodo, il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24.
Inoltre, come precisato con la circolare n. 25/2007, l’ultimo periodo del citato comma 4, dell’articolo 30, della legge n. 724 del 1994, prevede la perdita definitiva del credito Iva annuale per i soggetti che riscontrano la presenza congiunta delle seguenti condizioni:
- società di comodo, per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti;
- società che nel triennio citato non ha effettuato operazioni rilevanti ai fini dell’Iva non inferiori all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui all’articolo 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994.
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