LA LEGGE DI BILANCIO 2024 ARRIVA IN SENATO

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 01/11/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 01/11/2023


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Testo e commento parte fiscale del disegno di legge di bilancio è in Parlamento iniziando da palazzo Madama


’Atto Senato n. 926, in totale 260 pagine, 109 articoli fino a pag. 115 poi seguono gli allegati.

Tra le tante novità che ci interessano, arrivano, tra l’altro, la proroga per il 2024 delle agevolazioni per i mutui prima casa, la detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere, la stretta sugli immobili ristrutturati con il 110% e la proroga del tax credit a favore delle case editrice per le pubblicazioni su carta.

Sintesi delle norme fiscali

Articolo 3 - Mutui per la prima casa
Il Ddl estende fino alla fine del 2024 le misure di favore per la richiesta di finanziamento per l'acquisto della casa di abitazione, destinate ai giovani che non abbiano compiuto trentasei anni di età.
L’agevolazione, ricordiamo, è a vantaggio dei soggetti con Isee non superiore a 40mila euro, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è stata elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo.
Maggiore dotazione di 282 milioni di euro viene, inoltre, prevista dal Ddl per il Fondo di garanzia per la prima casa.

Articolo 6 - Misure fiscali per il welfare aziendale
Tra le misure dirette alla riduzione fiscale, il Ddl dispone che, solo per il 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo Tuir, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Viene, in questo modo, innalzato il limite previsto dalla legge originaria (articolo 51, comma 3 Tuir), pari a 500.000 (il Dl n. 115/2022 lo aveva, a sua volta, innalzato a 600 euro per il solo periodo di imposta 2022). Detto limite, prosegue il decreto, è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, con redditi non superiori a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni).

Articolo 7 - Detassazione dei premi di risultato
Il Ddl prevede che l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati nel 2024, è ridotta al 5%, dimezzando in questo modo l’aliquota prevista dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 182 legge n. 208/2015).

Articolo 8 - Riduzione del Canone Rai e ammodernamento e sviluppo infrastrutturale delle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
Il Ddl dispone che il canone Rai passa da 90 a 70 euro annui, così riducendo l’importo previsto dall’articolo 1, comma 40 legge n. 232/2016.

Articolo 9 - Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere
Il Ddl opera, poi, un intervento diretto a garantire la stabilità occupazionale e a sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il primo semestre del 2024, riconoscendo ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario,  effettuate nei giorni festivi.
La misura è limitata a beneficio dei lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a 40mila euro e viene riconosciuta dal sostituto d'imposta, tramite compensazione, su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023.

Articolo 11 - Misure in materia di imposte
Il Ddl prevede che l’imposta sul consumo di manufatti con singolo impiego, istituita con la legge di Bilancio 2020, si applichi non più a partire dal 1° gennaio 2024 ma dal 1° luglio 2024.

Medesima tempistica viene dettata per l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche (cosiddette “bevande edulcorate”), parimenti introdotta dal menzionato intervento legislativo.
Viene, poi, meno l’aliquota Iva agevolata al 5% (che passa al 10%, così come quella per i pannolini per bambini) prevista per i prodotti assorbenti ed i tamponi per la protezione dell’igiene femminile e per il latte, in polvere o liquido, nonché per alcuni prodotti per l’alimentazione di lattanti e primi infanti. Eguale sorte anche per l’Iva relativa ai seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Cambia l'ammontare delle accise per le sigarette: l'importo specifico fisso per unità di prodotto, viene adesso determinato, per l'anno 2024, in 29,30 euro (da 28,20 euro) per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 29,50 euro (da 28,70 euro) per 1.000 sigarette.

L'accisa minima viene portata, da euro 115, ad euro 147,50 dal 2024 e ad euro 148,50 dal 2025 per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.
Per le sigarette, l'onere fiscale minimo, viene aumentato: il PMP (prezzo medio ponderato) viene innalzato dal 98,50 al 98,70% per il 2024 e dal 98,60 al 98,80% per il 2025.

Quanto ai tabacchi da inalazione senza combustione, sono sottoposti ad accisa in misura pari al 42% (invece che 41%, come precedentemente previsto) dal 2026.
Infine, quanto ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, essi sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, al sedici per cento e all’undici per cento dal 1° gennaio 2025, al diciassette per cento e al dodici per cento dal 1° gennaio 2026.

Il Ddl prevede, poi, che la deduzione della quota dell’1 per cento dell’ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’Irap, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.
La deduzione della quota del 3% dell’ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell’Ires e dell’Irap, sulla base, rispettivamente, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed al successivo.

Infine, il Ddl prevede che, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la disciplina sui limiti alla deduzione di perdite e svalutazioni, limitatamente alla quota dell’1 per cento dell’ammontare dei componenti negativi ivi previsti; per quello in corso al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata ugualmente non applicando la disciplina di cui sopra, limitatamente alla quota del 3 per cento dell’ammontare dei componenti negativi ivi previsti; per quelli in corso al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, il Ddl prevede che non si tiene conto delle disposizioni precedenti circa la deduzione della quota dell'ammontare dei componenti negativi.

Articolo 12 - Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati

Il nuovo testo licenziato dal Governo prevede che le disposizioni sulla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni e dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

Le imposte sostitutive, inoltre, possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024.

Il Ddl dispone, poi, che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale con riferimento al mese di dicembre 2023.

Infine, sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini di cui sopra, le aliquote delle imposte sostitutive sono pari entrambe al 16% (invece che al 4% per le partecipazioni qualificate ed al 2% per le partecipazioni non qualificate) e l’aliquota per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola passa dal 4 al 16%.

Articolo 14 - Tax credit cinema
Il Ddl modifica la disciplina del cinema e dell'audiovisivo prevedendo, anzitutto, che con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla relativa legge.
Sul credito di imposta, in particolare, la normativa di nuovo conio prevede che per le opere cinematografiche, l’aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere aliquote diverse o escludere l’accesso al credito, ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma rimanendo la misura massima del 40 per cento. Per le opere audiovisive, poi, l'aliquota del 40% può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell’aliquota, ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile.
Il Ddl, nel modificare la disciplina richiamata, prevede che alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d’imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l’aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino 60 per cento.
Inoltre, al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d’imposta nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o del 60% dei medesimi costi, se esercitate da piccole o medie imprese.
Il credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive non può più essere concesso ai titolari di reddito di impresa ai fini Irpef ma solo ai soggetti Ires.
il Ddl stabilisce, inoltre, che con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Mef, sentito il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell’aliquota in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile e la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali.
Il Ddl, nel modificare la disciplina del tax credit cinema, dispone che ai soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 50mila euro per ciascuna certificazione infedele resa.
A carico dei richiedenti, in particolare, può essere richiesto il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie.
Quanto ai contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, scompare il riferimento, tra i destinatari dei contributi, ai film difficili, realizzati con modeste risorse finanziarie ovvero alle opere.
I contributi sono adesso attribuiti non più da quindici esperti ma da una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di chiara fama anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore; a tal fine, è autorizzata una spesa nel limite di 500mila euro annui a decorrere dall’anno 2024.
Infine, il Ddl dispone che, per le attività e le iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva i contributi sono attribuiti da una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di chiara fama anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore, con autorizzazione di una spesa nel limite di 200mila euro annui a decorrere dall’anno 2024.

Articolo 17 - Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico

Il Ddl bilancio dispone che, al fine di contrastare l’evasione nel settore del lavoro domestico, l’Agenzia delle entrate e l’Inps, con modalità definite d’intesa, realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate.

Per favorire l’adempimento spontaneo, inoltre, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti e li utilizza altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie. 

Gli enti menzionati, inoltre, effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18 - Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili

Il disegno di legge prevede l’aumento dell’aliquota dal 21 al 26% in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta.

Nel caso in cui siano destinati alla locazione breve più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta ovvero nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

Il comma 5-bis dell’articolo 4 del Dl n. 50/2017 viene riformulato, per cui i non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, se incassano i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi tramite la stabile organizzazione.

Anche i residenti al di fuori dell’Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea, adempiono agli obblighi tramite la stabile organizzazione; se gli stessi soggetti sono riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea nominano un rappresentante fiscale e, in assenza del quale, i residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti sono solidalmente responsabili per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti. I residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi ovvero nominare, quale responsabile d'imposta, un rappresentante fiscale.

Arriva la stretta sugli immobili ristrutturati con il 110%: il neo Ddl reca modifiche al Tuir, negli articoli 67, comma 1, e 68, comma 1, prevedendo un ampliamento dei casi in cui si genera una plusvalenza realizzata in caso di cessioni di immobili sui quali sono stati effettuati interventi che hanno consentito di fruire del Superbonus.

A partire dal 1° gennaio 2024, se l’immobile, su cui sono stati effettuati interventi di riqualificazione al 110%, viene rivenduto prima di dieci anni dalla fine lavori, la plusvalenza del 26% andrà calcolata tenendo conto del maggior valore dovuto ai lavori di ristrutturazione.

Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti a prima casa per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

Se gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di 5 anni all’atto di vendita, tra i "costi inerenti al bene" - deducibili e non concorrenti alla plusvalenza - non rientreranno quelli relativi agli interventi agevolati con Superbonus; se gli interventi agevolati si sono conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, invece, si tiene conto del 50% di tali spese.

La novità riguarda le case per le quali la maxi-detrazione al 110% sia stato fruita come sconto in fattura o cessione del credito. Per gli stessi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Alle citate plusvalenze è possibile applicare l'imposta sostitutiva dell'Irpef del 26% (articolo 1, comma 496 legge n. 266/2005).

 

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