LA NOZIONE DI LAVORATORE SOMMERSO DOPO LA MANOVRA CORRETTIVA
[Interessante]
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 14/09/2006
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Guida al Lavoro nr. 37 del 15/09/2006 pag. 27
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La Direzione regionale del lavoro del Veneto, con nota del 30 agosto 2006, chiarisce il concetto di lavoratore irregolare.
Secondo la Direzione regionale del lavoro del Veneto, i provvedimenti di maggior rigore previsti dall'art. 36 bis della l. 248/2006 possono essere adottati soltanto in relazione a lavoratori totalmente "in nero".
Non rilevano invece fattispecie quali, ad esempio, l'erronea qualificazione come lavoratore parasubordinato di un lavoratore che in realtà è dipendente.
Il lavoratore, per essere considerato totalmente irregolare, deve essere sconosciuto ai centri per l'impiego, agli istituti previdenziali ed assicurativi, nonché agli uffici fiscali, e non deve essere iscritto nei registri e documenti obbligatori.
Non rilevano invece fattispecie quali, ad esempio, l'erronea qualificazione come lavoratore parasubordinato di un lavoratore che in realtà è dipendente.
Il lavoratore, per essere considerato totalmente irregolare, deve essere sconosciuto ai centri per l'impiego, agli istituti previdenziali ed assicurativi, nonché agli uffici fiscali, e non deve essere iscritto nei registri e documenti obbligatori.
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