LA PATENTE NON E' ESENTE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 03/09/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 03/09/2019


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Imponibile IVA il corso per conseguire la patente, effetti "devastanti" per le autoscuole da valutare attentamente


Risoluzione 79/2019 risposta a interpello.

Sulla base di tali considerazioni, secondo la Corte di Giustizia UE, "la nozione di "insegnamento scolastico o universitario", ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della Direttiva n. 112 del 2006 deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, (...), ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida".

Ciò posto, giova evidenziare che secondo consolidata giurisprudenza della medesima Corte, le esenzioni "costituiscono nozioni autonome del diritto dell'Unione, volte ad evitare divergenze nell'applicazione del sistema dell'IVA da uno Stato membro all'altro". I termini con i quali sono state designate le esenzioni "devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale stabilito dall'articolo 2 della direttiva stessa, secondo cui l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo".

In forza dei suddetti principi e in considerazione della valenza interpretativa della sentenza in commento, da cui discende l'efficacia ex tunc della stessa, si ritiene che l'attività esercitata dall'Istante, avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida, debba considerarsi imponibile agli effetti dell'IVA.

Con riferimento alla fattispecie in esame devono dunque ritenersi superati i chiarimenti forniti con le risoluzioni n. 83/E-III-7-65258 del 1998 e n. 134/E del 2005 sulle quali il Contribuente ha fatto legittimo affidamento.

 

Riguardo alle operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini IVA, si ritiene che l'Istante debba emettere una nota di variazione in aumento ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 secondo cui "Le disposizioni degli artt. 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo".

Tale maggiore imposta deve confluire nella dichiarazione integrativa di ciascun anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile, da presentare ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998.

Inoltre, essendosi modificato, per effetto della citata sentenza, il regime IVA (da esente a imponibile) dell'attività esercitata dall'Istante, tale mutamento comporta il sopravvenuto diritto alla detrazione dell'imposta corrisposta sugli acquisti di beni e servizi relativi all'attività esercitata con riferimento alle medesime annualità rispetto alle quali il Contribuente è tenuto ad effettuare la variazione in aumento ai sensi del citato articolo 26, comma 1, da esercitarsi alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'operazione originaria.

Detto diritto, come chiarito con la circolare n. 1/E del 2018, può essere esercitato mediante la medesima dichiarazione integrativa con cui deve darsi evidenza dell'imposta a debito.

Conseguentemente, il Contribuente è tenuto a versare l'eventuale maggiore IVA risultante da ciascuna dichiarazione integrativa, ovvero a recuperare in detrazione l'eventuale eccedenza a credito, secondo le modalità stabilite dal citato articolo 8 commi 6-ter e 6- quater del d.P.R. n. 322 del 1998.

Tenuto conto, infine, che l'Istante si è "conformato a indicazioni contenuti in atti dell'amministrazione finanziaria" e che il suo comportamento risulta "posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa", in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, "Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente", con riferimento alle prestazioni poste in essere antecedentemente alla presente risposta.

 

NDR: Si ritiene che il comportamento suggerito dall'AE che significa versare il 22% sui ricavi e detrarre l'IVA sugli acquisti, sia da valutare attentamente.

 

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