LA RIFORMA DELL'ACCERTAMENTO

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 24/02/2024

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 24/02/2024


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Cambiano le regole dell’accertamento tributario


il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio, fissa le nuove regole dell’accertamento tributario e la disciplina del concordato preventivo biennale.

Le novità in vigore dal 22 febbraio 2024, riguardano:

  • la riforma dell’accertamento con contradditorio preventivo a cui si darà piena attuazione con gli atti emessi dal 30 aprile 2024;
  • il concordato biennale applicabile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

le novità in tema di accertamento.

Articolo 1 - Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione

La norma in esame modifica, innanzitutto, il Dlgs n. 218/1997, relativo alle disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, estendendo la disciplina dell'adesione, oltre che all'accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva, anche agli atti di recupero.

La definizione con adesione di uno solo degli obbligati non è più possibile per l'imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, compresa quella decennale.

Altra novità è che lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo, reca oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.

L’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione è, in ogni caso, contenuto nell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell’atto di recupero non soggetto all’obbligo di contraddittorio preventivo.

Viene, inoltre, stabilito che l’ufficio, nei casi in cui debba procedere a contraddittorio, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di accertamento con adesione o di conciliazione giudiziale, deve comunicare al contribuente un invito a comparire.

È abrogata la norma che prevedeva la possibilità di notificare direttamente l’avviso, in casi di particolare urgenza, senza farlo precedere dall’invito.

Il decreto legislativo dispone la possibilità di aderire ai verbali di constatazione, senza condizioni o condizionandola alla rimozione di errori manifesti. L’adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale e deve intervenire entro i trenta giorni successivi alla data della consegna del verbale stesso, mediante comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e all'organo che lo ha redatto.

Nel caso di errore manifesto, l'organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. I termini per l'accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell'adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione.

Nel caso di adesione senza condizioni, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente ufficio dell'Agenzia notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale mentre, nel caso di errore manifesto, il termine decorre dalla comunicazione effettuata all'Agenzia delle entrate, da parte dell'organo che ha redatto il verbale.

Inoltre, in presenza dell'adesione, la misura delle sanzioni applicabili, di norma pari ad un terzo del minimo previsto dalla legge, è ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate, entro venti giorni dalla redazione dell’atto, in unica soluzione o in un massimo di sedici rate, con interessi al saggio legale, se l’importo supera 50mila euro (altrimenti, 8 rate massimo).
In caso di mancato pagamento delle somme dovute, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme.

Il decreto modifica anche la disciplina dell’istanza del contribuente, eliminando il riferimento all’istanza “in carta libera” e stabilendo che il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado ed entro il termine di presentazione del ricorso, istanza di accertamento con adesione, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire.

Con la nuova formulazione della norma, nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto.

Il contribuente può, altresì, presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per trenta giorni.
Laddove all'esito delle osservazioni relative allo schema di atto emergano i presupposti per un accertamento con adesione, le parti possono, in ogni caso, decidere di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.
Comunque, il contribuente che si è avvalso della facoltà di presentare osservazioni non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.

Il decreto specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo, l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica ovvero dell'atto di recupero.
In ogni caso, per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione.

Di rilievo appare, poi, l’aggiunta della disposizione secondo cui, se tra la data di comparizione e quella di decadenza dell’Amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

Il nuovo assetto del decreto dispone che, in caso di notifica di avviso di accertamento, o di rettifica, ovvero di atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, può formulare istanza di accertamento con adesione, entro i termini di presentazione del ricorso, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire.

E', inoltre, fatta salva la possibilità per il contribuente di presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo e, in tal caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria è sospeso per un periodo di trenta giorni.
Il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui sopra, non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.

La nuova norma modifica in diversi punti il Dpr n. 600/1973 che contiene le regole generali sull’accertamento. Anzitutto, nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma associata, azienda coniugale non gestita in forma societaria, e di società che optano per la trasparenza fiscale, la competenza spetta all'ufficio competente all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, che  procede  con  accertamento parziale.

Viene, poi, inserita la disciplina degli atti di recupero: in tal caso, per il recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, l'Agenzia delle entrate applica, in deroga alle disposizioni vigenti, altre disposizioni.
In questo senso, fermi restando le attribuzioni e i poteri degli uffici e senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione, l'ufficio può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente.
L'atto emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti non spettanti e inesistenti, utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione, deve essere notificato, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre del quinto anno e dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilità di avvalersi della compensazione. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo.

Il Dlgs in commento inserisce nel Dpr accertamento una norma relativa alle notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale, stabilendo che tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, tramite Pec, se destinati a particolari categorie di soggetti ed amministrazioni pubbliche, nonché ai soggetti privati che hanno eletto il domicilio digitale speciale.

Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo, viene prevista, per il contribuente, l’applicazione delle disposizioni ordinarie in materia di notificazione e, per imprese e professionisti, il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa e la pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà  notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione  a  mezzo  di  lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

La normativa di nuovo conio precisa che, ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato  del  destinatario trasmette all'ufficio o nel quindicesimo giorno successivo  a  quello  della  pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa.
Infine, gli atti e le comunicazioni dell'agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dalla nuova norma relativa al domicilio digitale.
 
 

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