LAVORAZINI UE Regime sospensivo solo in caso di rientro al committente
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 15/01/2018
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 15/01/2018
Trasferimenti di beni a scopo di lavorazione fra Stati membri
l’operatore nazionale che invii beni in altro Stato membro per una lavorazione senza che gli siano restituiti in Italia dopo l’esecuzione del servizio, dovrà assumere una posizione Iva nello Stato della lavorazione per realizzare l’operazione intracomunitaria assimilata, da osservare come cessione non imponibile dal punto di vista nazionale e come acquisto soggetto a imposta nel Paese di arrivo dei beni in base alla disciplina interna di tale Stato.
La rigorosa interpretazione delle norme porta a ritenere che il regime sospensivo previsto dall’articolo 17 della direttiva trovi applicazione se (e solo se) i beni inviati in altro Stato membro per la lavorazione, una volta ultimata la prestazione, rientrano nello Stato Ue di partenza e sono rispediti allo stesso soggetto passivo che, in veste di committente della lavorazione, ne ha disposto l’invio all’estero.
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