LAVORO A CHIAMATA, ILLEGITTIMO IL DIVIETO NEL CCNL
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 26/11/2019
Autore: Iacopini Antonella Fonte: Guida al Lavoro nr. 47 del 26/11/2019 pag. 14
Con la sentenza n. 29423 del 13 novembre 2019 la Corte di Cassazione si è espressa sulla legittimità di un contratto di lavoro intermittente.
Secondo la Corte di Cassazione, la legge non ha delegato alle parti sociali il potere di vietare il ricorso al lavoro intermittente.
Pertanto il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato per una delle attività elencate dal R.D. n. 2657 del 1923, sebbene il CCNL del settore abbia espressamente vietato l’utilizzo di questa tipologia contrattuale.
Le parti sociali possono solo individuare la casistica del ricorso al lavoro intermittente.
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