LAVORO A TERMINE, IL MINISTERO SPIEGA IL DECRETO DIGNITA’
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 07/11/2018
Autore: Di Nunzio Potito Fonte: Guida al Lavoro nr. 44 del 07/11/2018 pag. 12
Con la circolare n. 17 del 31 ottobre 2018 il Ministero del lavoro ha diffuso le prime indicazioni interpretative.
L’incremento dello 0,5% del contributo addizionale a carico del datore di lavoro va applicato per ciascun rinnovo di un contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, sommandolo agli eventuali precedenti incrementi.
I lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione possono essere somministrati anche a termine, senza l’indicazione di una causale e senza limiti di durata.
Il limite massimo complessivo di ventiquattro mesi si applica sia ai contratti a tempo determinato, sia alle somministrazioni a tempo determinato, anche se precedenti all’entrata in vigore della nuova disciplina.
Dopo un contratto a termine di durata non superiore a dodici mesi, l’eventuale successiva somministrazione presso la medesima azienda richiederà sempre una causale, perché la fattispecie viene equiparata ad un rinnovo del contratto.
Anche dopo una somministrazione a tempo determinato fino a dodici mesi, l’assunzione a tempo determinato del medesimo lavoratore non potrà prescindere da una congrua causale.
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