L'è-commerce adegua l'IVA.
[Molto interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 29/03/2003
Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 87 del 29/03/2003 pag. 21
Classificazione:
Approvato dal consiglio dei ministri il D.Lgs. attuattivo della direttiva 38/02/Ce in materia di commercio elettronico.
Le norme entreranno in vigore dal 1.7.03 fino al 30.6.2006.
Le norme entreranno in vigore dal 1.7.03 fino al 30.6.2006.
Servizi di radiodiffusione e televisione: luogo di tassazione è il domicilio del committente.
Commercio elettronico: luogo di tassazione il domicilio del committente.
Effetto principale che tutte le transazioni on line da fornitori extracomunitari saranno soggette a IVA nazionale, mentre le prestazioni on line a soggetti extra UE non saranno soggette a imposta.
Nuovo art. 74 quinquies il prestatore extra UE potrà assumere Partita IVA in uno stato UE per le prestazioni on line verso consumatori finali UE.
Commercio elettronico: luogo di tassazione il domicilio del committente.
Effetto principale che tutte le transazioni on line da fornitori extracomunitari saranno soggette a IVA nazionale, mentre le prestazioni on line a soggetti extra UE non saranno soggette a imposta.
Nuovo art. 74 quinquies il prestatore extra UE potrà assumere Partita IVA in uno stato UE per le prestazioni on line verso consumatori finali UE.
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