LE NOVITÀ' DEL DECRETO CORRETTIVO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 07/08/2024
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 07/08/2024
Ufficiale lo spostamento al 31 ottobre, anziché al 30 settembre, il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche e di Irap
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2024 il c.d. “decreto correttivo” della riforma fiscale (Dlgs n. 108/2024), che si inquadra nel contesto dell’attività generale di revisione del sistema tributario intervenendo in particolare sulla disciplina dell’adempimento collaborativo, degli adempimenti tributari e del concordato preventivo biennale, di recente ampiamente riformata a seguito degli appositi decreti legislativi delegati di attuazione della legge delega n. 111/2023.Si tratta di interventi apportati sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, della già menzionata legge delega, che ha attribuito al Governo la facoltà di adottare uno o più decreti legislativi correttivi o integrativi dei decreti delegati.
Gli interventi sulla disciplina dell’adempimento collaborativo (articolo 1)
L’articolo 1 del decreto in esame modifica parzialmente la disciplina dell’adempimento collaborativo, intervenendo sul recente decreto legislativo delegato n. 221/2023 recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo», a sua volta intervenuto sul decreto legislativo n. 128/2015.
In attuazione dell’articolo 17 della legge delega, il legislatore, con il predetto Dlgs n. 221/2023, ha ampliato la platea dei soggetti ammessi e potenziato la portata dell’istituto, in virtù della sua idoneità a fornire benefici sia ai contribuenti che vi accedono, in termini di certezza nell’applicazione delle norme e degli effetti premiali derivanti dal regime, sia all’Amministrazione finanziaria, grazie all’incremento del livello di adempimento spontaneo e, dunque, alla ridotta necessità di intervenire mediante controlli successivi.
In tale cornice è intervenuto l’articolo 1 in oggetto attraverso la previsione di disposizioni integrative e correttive all’istituto in esame, al fine di concretizzare integralmente i criteri e i principi fissati dalla legge delega. Tra i vari interventi:
- viene introdotta una specifica disposizione di carattere sanzionatorio per le ipotesi in cui venga rilasciata una certificazione infedele del sistema integrato di rilevazione dei rischi fiscali;
- vengono introdotti alcuni chiarimenti per ciò che concerne la disciplina di favore prevista per le violazioni dipendenti da rischi di natura fiscale;
- viene esclusa la cumulabilità delle riduzioni dei termini di decadenza dell’azione accertativa, introdotte dal Dlgs n. 221/2023, con quella prevista dall’articolo 3, comma 1, del Dlgs n. 127/2015;
- vengono introdotte delle modifiche in materia di requisiti soggettivi di accesso al regime di adempimento collaborativo, con particolare riguardo al concetto di gruppo cui fanno parte i contribuenti.
Le novità in tema di adempimenti tributari (articolo 2)
Dando seguito all’attività di razionalizzazione e semplificazione della normativa in materia, l’articolo 2 del decreto in esame interviene sul Dlgs n. 1/2024, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari» prevedendo, in linea generale, differimenti e allineamenti di termini e scadenze periodiche o semplificazione di adempimenti tributari in attuazione dei principi e criteri direttivi fissati dall’articolo 16 della legge n. 111/2023.
Gli obiettivi sono lo snellimento degli adempimenti a carico dei contribuenti, la garanzia di una più efficace azione dell’Amministrazione e, in definitiva, una maggiore collaborazione tra le diverse parti del rapporto tributario e un più efficace perseguimento del livello di tax compliance anche attraverso un’armonizzazione dei diversi termini degli adempimenti tributari.
Più in particolare, l’articolo 2 interviene sul termine entro cui sono resi disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati rilevanti per l’applicazione degli Isa (entro il giorno 15 del mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili) e sulla disciplina dei versamenti periodici Iva, stabilendo che il versamento dell’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica per il mese di dicembre è effettuato entro il 16 gennaio dell’anno successivo.
Viene, inoltre, anticipato al 16 novembre, anziché al 16 dicembre, il termine entro cui effettuare il versamento dell’Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative ai primi tre trimestri dell’anno, qualora l’importo dovuto sia inferiore a 100 euro.
Il decreto interviene altresì sul Dlgs n. 175/2014, ampliando, a decorrere dal 2025, la platea dei soggetti che possono accedere alla dichiarazione precompilata che sarà resa disponibile, in presenza di apposita delega, anche attraverso uno degli altri soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998.
Viene spostato al 31 ottobre, anziché al 30 settembre, il termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche e di Irap. Per i soggetti Ires, invece, è fissato all’ultimo giorno del decimo mese, anziché del nono mese, successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, il termine per la presentazione della dichiarazione.
È inoltre previsto che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti, all’interno di un’apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dalla stessa Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate.
Indietro