LE RITENUTE POSSONO RITORNARE A CHI LE ASSEGNA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 16/09/2018
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 16/09/2018
Le ritenute possono ritornare a chi le assegna, nei casi di redditi da societa' di persone, da associazioni senza personalita' giuridica per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, dalle SdF, da quelle di armamento e dalle imprese familiari
L'impossbilità di utilizzo delle ritenute nel caso di situazioni perennemente a credito, possono essere risolte ritornando le ritenute all'assegnatario e ricevento il relativo importo in denaro.
Circolare 56/2009 i soci o associati alle societa' ed associazioni di cui all'articolo 5 del T.U.I.R. possono acconsentire in maniera espressa a che le ritenute operate sui redditi delle societa' ed associazioni, che residuano una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalle societa' o associazioni medesime, sicche' il credito ad esse relativo, inevitabilmente maturato per assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24, mediante l'uso di uno specifico codice tributo.
L'assenso formale dei soci puo' riguardare il credito derivante dalle ritenute riferite ad uno specifico anno d'imposta ovvero puo' essere dato senza limiti temporali, salva la possibilita' di revoca.
...occorre chiarire se sia possibile che la societa' che subisce in proprio le ritenute, dovendo poi trasferire le stesse ai soci in proporzione alla quote di partecipazione, possa avocare a se' le ritenute che residuano dopo il loro scomputo dall'IRPEF dovuta dai soci medesimi, che, in tal caso, si trasformano al momento della dichiarazione inevitabilmente in un credito d'imposta compensabile dalla societa' ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.
...si esprime l'avviso che i soci o associati alle societa' ed associazioni di cui all'articolo 5 del T.U.I.R. possano acconsentire in maniera espressa a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla societa' o associazione, sicche' il credito ad esse relativo, inevitabilmente maturato dalla societa' o associazione per assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24.
L'eventuale utilizzo in compensazione da parte della societa' o associazione del credito relativo alla ritenute dalla stessa subite richiede, il preventivo assenso dei soci o associati da manifestare, anche in via generalizzata, in apposito atto avente data certa (ad esempio tramite scrittura privata autenticata) o nello stesso atto costitutivo.
L'assenso dei soci puo' essere riferito al credito derivante dalle ritenute residue relative ad un singolo periodo d'imposta - con necessita', in tale circostanza, di rinnovo annuale dell'atto - ovvero a quello derivante da tutte le ritenute residue senza limiti di tempo, fino a revoca espressa.
Affinche' la compensazione possa operare e' necessario, inoltre, che ricorra l'ulteriore condizione enunciata dall'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, ossia che il credito risulti dalla dichiarazione annuale della societa'.
...una volta che le ritenute residue sono state avocate dal soggetto collettivo ed il relativo credito e' stato dal medesimo utilizzato in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali, eventuali importi residui di credito non possono piu' essere ritrasferiti ai soci medesimi e devono essere utilizzati esclusivamente dalla societa' o associazione.
Il credito si utiliza col codice tributo 6830.
Nella dichiarazione il socio/partecipante che rende le ritenute compila il quadro RN la società compila i quadri RO e RX.
La circolare 12/10 punto 12.2 ha riconosciuto la dimostrazione della data certa con l'utilizzo della posta certificata.
Vedi anche circolare 18/2010 dell'IRDCEC.
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