LE RITENUTE POSSONO RITORNARE A CHI LE ASSEGNA

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 16/09/2018

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 16/09/2018


Classificazione:

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Le ritenute possono ritornare a chi le assegna, nei casi di redditi da societa' di persone, da associazioni senza personalita' giuridica per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, dalle SdF, da quelle di armamento e dalle imprese familiari


L'impossbilità di utilizzo delle ritenute nel caso di situazioni perennemente a credito, possono essere risolte ritornando le ritenute all'assegnatario e ricevento il relativo importo in denaro.

Circolare 56/2009 i soci o associati alle societa' ed associazioni di cui all'articolo 5 del T.U.I.R. possono acconsentire in maniera espressa a che le ritenute operate sui redditi delle societa' ed associazioni, che residuano una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalle societa' o associazioni medesime, sicche' il credito ad esse relativo, inevitabilmente maturato per assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24, mediante l'uso di uno specifico codice tributo.

L'assenso formale dei soci puo' riguardare il credito derivante dalle ritenute riferite ad uno specifico anno d'imposta ovvero puo' essere dato senza limiti temporali, salva la possibilita' di revoca.

...occorre  chiarire  se  sia  possibile  che  la  societa' che subisce in proprio le  ritenute,  dovendo poi trasferire le stesse ai soci in proporzione alla quote  di  partecipazione,  possa avocare a se' le ritenute che residuano dopo il  loro  scomputo dall'IRPEF dovuta dai soci medesimi, che, in tal caso, si trasformano  al  momento  della dichiarazione inevitabilmente in un credito d'imposta compensabile  dalla  societa'  ai  sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

...si  esprime  l'avviso  che  i  soci  o  associati alle societa' ed associazioni di  cui  all'articolo  5  del  T.U.I.R.  possano  acconsentire in maniera espressa  a  che  le  ritenute  che  residuano,  una  volta operato lo scomputo dal   loro   debito   IRPEF,   siano   utilizzate  dalla  societa'  o  associazione, sicche'  il  credito  ad esse relativo, inevitabilmente maturato dalla societa'  o  associazione  per assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse  utilizzato  in  compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24.

L'eventuale utilizzo   in   compensazione  da  parte  della  societa'  o associazione del   credito   relativo   alla   ritenute  dalla  stessa  subite richiede, il  preventivo assenso dei soci o associati da manifestare, anche in  via  generalizzata,  in  apposito atto avente data certa (ad esempio tramite scrittura  privata  autenticata) o  nello  stesso  atto  costitutivo.
L'assenso dei  soci  puo'  essere riferito al credito derivante dalle ritenute residue relative  ad  un  singolo  periodo d'imposta - con necessita', in tale circostanza, di  rinnovo  annuale  dell'atto  -  ovvero  a quello derivante da tutte le ritenute residue senza limiti di tempo, fino a revoca espressa.
       Affinche' la  compensazione  possa  operare  e' necessario, inoltre, che ricorra l'ulteriore  condizione  enunciata  dall'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997,  ossia  che  il  credito  risulti  dalla dichiarazione annuale della societa'.

...una volta che le ritenute residue sono state  avocate  dal  soggetto  collettivo ed il relativo credito e' stato dal medesimo  utilizzato  in  compensazione  con  i  propri debiti tributari e previdenziali, eventuali  importi  residui  di credito non possono piu' essere ritrasferiti ai  soci  medesimi  e  devono  essere  utilizzati  esclusivamente dalla societa' o associazione.

Il credito si utiliza col codice tributo 6830.

Nella dichiarazione il socio/partecipante che rende le ritenute compila il quadro RN la società compila i quadri RO e RX.

La circolare 12/10 punto 12.2 ha riconosciuto la dimostrazione della data certa con l'utilizzo della posta certificata.

Vedi anche circolare 18/2010 dell'IRDCEC.

 

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