LEGGE DI BILANCIO 2018, L’ISPETTORATO ESAMINA LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 07/02/2018
Autore: Iacopini Antonella Fonte: Guida al Lavoro nr. 06 del 07/02/2018 pag. 61
La circolare n. 2 del 25 gennaio 2018 ha illustrato le disposizioni di interesse per l’attività ispettiva.
I datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2018 assumono dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti possono richiedere, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi a carico ditta, entro un limite di 3.000 euro annui. I lavoratori non devono aver compiuto il 35° anno di età (il 30° anno dal 2019) e non devono essere stati occupati in precedenza a tempo indeterminato, anche da un altro datore di lavoro. Il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva, nei sei mesi precedenti l’assunzione. Il beneficio è revocato se il lavoratore agevolato, o un altro con la medesima qualifica, viene licenziato per g.m.o. nei sei mesi successivi. L’esonero si applica anche dopo la trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato, se sussiste il requisito anagrafico in capo al dipendente. Il beneficio spetta altresì per dodici mesi in caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, se il dipendente non ha compiuto i 30 anni di età. L’esonero è pari al 100% dei contributi a carico ditta, entro il limite di 3.000 euro annui, in caso di assunzione a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, di studenti che abbiano effettuato presso lo stesso datore periodi di alternanza scuola – lavoro per almeno il 30% delle ore previste, o che abbiano svolto l’apprendistato di primo o terzo livello.
Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o i committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione esclusivamente attraverso strumenti di pagamento tracciabili. In caso di inadempimento, è prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
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