LEGGE DI BILANCIO E BONUS ENERGIA

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 31/12/2022

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 31/12/2022


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Per contrastare l’aumento delle bollette di luce e gas in capo alle imprese, è confermato (e rinforzato nella percentuale) il contributo straordinario già concesso per i costi sostenuti nel 2022


Credito d’imposta anche per gli acquisti di energia elettrica e gas naturale effettuati nei primi tre mesi del 2023. Il bonus sale al 35% per le imprese dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW, diverse dalle energivore, e al 45% per tutte le altre (energivore, gasivore e non gasivore). È utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2023; può anche essere ceduto a soggetti terzi.
A prevederlo l’articolo 1, commi da 2 a 9, della legge di bilancio 2023, approvata ieri in via definitiva e già pubblicata in Gazzetta Ufficiale (legge 197/2022).

Bonus per l’acquisto di energia elettrica
Spetta, seppure in misura differente (rispettivamente, 45 e 35%), sia alle imprese “energivore”, cioè a forte consumo di energia elettrica, come identificate da un decreto del ministero dello Sviluppo economico (vedi più avanti), sia a quelle dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle prime. La misura è a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per la componente energia acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. Il bonus è riconosciuto se il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, ha subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo periodo del 2019.

Imprese energivore
Sono quelle che, come stabilito dal decreto Mise 21 dicembre 2017, hanno un consumo medio di energia elettrica, nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh all’anno e possiedono uno dei seguenti requisiti:

  • operano nei settori, minerari e manifatturieri, indicati nell’allegato 3 alla Comunicazione della Commissione europea sulla “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Ue del 28 giugno 2014. L’elenco comprende, tra gli altri, l’estrazione di minerali, le attività siderurgiche, la fabbricazione di prodotti in ceramica, la produzione di cemento, la produzione di oli e grassi, la tessitura, la confezione di abbigliamento in pelle, la fabbricazione di componenti elettronici
  • operano in altri settori minerari e manifatturieri, diversi da quelli dell’allegato 3, inclusi nell’allegato 5 della medesima Comunicazione, e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al Val (cioè, al valore medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette e degli eventuali sussidi), non inferiore al 20%
  • non rientrano fra le imprese indicate nei due precedenti punti, ma sono presenti negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, secondo le disposizioni dettate dal “decreto Sviluppo 2012” (articolo 39, Dl 83/2012).

Il contributo straordinario per le imprese energivore è pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del nuovo anno. È riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e auto consumata dalle medesime imprese in quel periodo; per verificare l’incremento del costo dell’energia prodotta e auto consumata, si tiene conto della variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati per la sua produzione mentre, per determinare il bonus spettante, si considera il prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del Pun, cioè del prezzo unico nazionale di riferimento per gli acquisti di energia alla borsa elettrica italiana.
Ricordiamo che il bonus alle energivore è già stato riconosciuto per tutto il 2022, ma con percentuali inferiori (20% nel primo trimestre, 25% nel secondo e terzo trimestre, 40% nel quarto trimestre).

Imprese non energivore
Sono quelle che, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari ad almeno 4,5 kW, non rientrano nei parametri per essere classificate energivore. Rispetto a queste ultime, beneficiano di un contributo un po’ meno generoso, pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023; l’acquisto va comprovato mediante le relative fatture.
Nel 2022, il bonus per le non energivore è stato riconosciuto, nella misura del 15%, a partire dal secondo trimestre e limitatamente alle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari almeno a 16,5 kW. Stessa entità e stessi destinatari anche nel periodo luglio - settembre. A partire dall’ultimo trimestre, il credito d’imposta è stato portato al 30% e, abbassando a 4,5 kW la potenza minima dei contatori per l’accesso alla misura di sostegno, è stata notevolmente ampliata la platea dei beneficiari.

Bonus per l’acquisto di gas naturale
Spetta, nell’identica misura del 45%, sia alle imprese “gasivore”, cioè a forte consumo di gas naturale (come individuate - sulla base dei criteri dettati dal decreto Mite 541/2021 - dall’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali), sia alle imprese diverse dalle precedenti, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.
Il credito d’imposta è riconosciuto se il prezzo di riferimento del gas, calcolato come media, relativa al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mi-gas (ossia, il mercato infragiornaliero) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, ha subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.
Per quanto riguarda il 2022, il bonus alle gasivore è stato attribuito nella misura del 10% (primo trimestre), del 25% (secondo e terzo trimestre) e del 40% (quarto trimestre); le altre imprese, invece, hanno avuto accesso al credito d’imposta solo a partire dal secondo trimestre, con le stesse percentuali fissate per le gasivore.

Facilitazione per non energivore e per non gasivore
Dettata anche una disposizione al fine di semplificare i calcoli alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica e da quelle a forte consumo di gas naturale: se nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 si approvvigionano presso lo stesso fornitore del quarto trimestre 2019, possono richiedere al venditore – che deve provvedervi entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta – una comunicazione, in cui siano riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del bonus spettante per il primo trimestre 2023.
L’Arera, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, dovrà definire il contenuto della comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di inadempimento da parte del venditore.

Particolarità e modalità di utilizzo dei crediti
I quattro bonus presentano caratteristiche comuni:

  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap
  • non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (articolo 61, Tuir) né sui criteri di inerenza delle spese e degli altri componenti negativi (articolo 109, comma 5, Tuir)
  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione (articolo 17, Dlgs 241/1997), entro il 31 dicembre 2023
  • non sono soggetti ai limiti in materia di compensazione dei crediti, in particolare quello annuale di 250mila euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) e quello di 2 milioni di euro all’anno per i crediti d’imposta e i contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (articolo 34, legge 388/2000 e articolo 1, comma 72, legge 234/2021)
  • sono cumulabili con altre agevolazioni riconosciute per i medesimi costi, a patto che il cumulo, considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non determini il superamento del costo sostenuto
  • possono essere ceduti a terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, esclusivamente per intero, con facoltà di due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in favore di soggetti “vigilati”, vale a dire banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. In ogni caso, sono applicabili i controlli preventivi e le misure anti frodi (articolo 122-bis, comma 4, Dl 34/2020), secondo cui i soggetti che intervengono nelle cessioni non devono procedere con l’acquisizione del credito se ricorrono i presupposti che fanno scattare gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione (articoli 35 e 42, Dlgs 231/2007). Sono nulli i contratti di cessione conclusi senza rispettare queste regole.
    Per cedere i crediti, le imprese devono richiedere e ottenere – da Caf, iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali nonché dei consulenti del lavoro, iscritti nel registro dei revisori legali, iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Cciaa per la sub-categoria tributi, in possesso di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria – il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza delle condizioni che danno diritto ai bonus. Il cessionario deve usufruire dei crediti d’imposta con le stesse modalità che avrebbe dovuto utilizzare il cedente, comunque entro il 31 dicembre 2023.

Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate dovrà definire le modalità attuative delle disposizioni in materia di cessione e tracciabilità dei crediti.

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