Lezioni di sci e sport invernali esonero da fattura salvo richiesta del cliente
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 06/12/2024
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 06/12/2024
Decreto del Mef sull’esonero dall’obbligo di fatturazione, pubblicato in Gazzetta, prevede comunque l’emissione del documento se richiesto al momento di effettuazione dell’operazione
Per i corsi di attività sportiva invernale (numero 1-septies della tabella A, Parte II-bis, del Dpr 633/1972) l'emissione della fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente e sempre che la prestazione non ricada in un regime di esenzione.
A stabilirlo, il decreto del 22 novembre 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024.
Si ricorda che l’articolo 22, comma 1 del Dpr n. 633/1972, prevede per specifiche operazioni la non obbligatorietà della fattura.
Il comma 2 del medesimo articolo, inoltre, considera anche la possibilità di estendere l’esonero ad altre categorie di contribuenti che svolgono un servizio pubblico con frequenza e importo limitato per il quale l’osservanza dell’obbligo di fatturazione e degli adempimenti ad esso connessi, sarebbe troppo onerosa.
La misura introdotta dal decreto del Mef approdato ieri in Gazzetta riguarda gli sport invernali individuati dalle relative Federazioni, come sci, snowboard, slittino, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano e impartiti, anche in forma organizzata, da maestri iscritti negli appositi albi regionali o nazionali.
Il decreto è in linea con la disposizione del decreto Omnibus (articolo 5, comma 1, Dl n. 113/2024) che ha introdotto l’aliquota Iva agevolata, nella misura del 5%, per le lezioni di sport invernali.
L’imposta ovviamente non si applica per i corsi che possono essere esentati.
Ndr: da capire come documentare la prestazione e come registrare l'operazione.
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