LICENZIAMENTI, LA CASSAZIONE FA IL PUNTO SUI RIMEDI DELL’ART. 18

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  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 06/03/2018

Autore: Patané Ornella Fonte: Guida al Lavoro nr. 11 del 06/03/2018 pag. 12


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Con due sentenze la Corte si è pronunciata sulle conseguenze risarcitorie di un licenziamento per giusta causa e di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.


Le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30985 del 27 dicembre 2017, hanno stabilito che, in caso di licenziamento disciplinare dopo una contestazione dell’addebito avvenuta con un ritardo notevole e non giustificato, va applicata la tutela indennitaria forte prevista dall’art. 18, quinto comma, della l. 300/1970, ossia un’indennità risarcitoria omnicomprensiva tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità.

La sentenza n. 331 del 10 gennaio 2018 ha disposto che, esclusa la manifesta insussistenza del fatto che ha motivato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nelle altre ipotesi in cui non ricorrono gli estremi di tale giustificato motivo, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria da un minimo di 12 ad un massimo di 24 mensilità.

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