L’INTENZIONE DI RECEDERE NON SI COMPUTA AI FINI DELLA PROCEDURA DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 15/06/2021
Autore: Toffoletto Franco Fonte: Guida al Lavoro nr. 26 del 15/06/2021 pag. 26
Con la sentenza n. 15118 del 31 maggio 2021 la Corte di Cassazione si è espressa riguardo all’interpretazione dell’art. 24 della l. 223/1991.
La procedura di informazione e consultazione sindacale, prevista dalla l. 223/1991 per i licenziamenti collettivi, deve essere espletata qualora il datore di lavoro intenda effettuare almeno cinque licenziamenti nell’arco di centoventi giorni.
Secondo la Corte di Cassazione, non rientrano nel computo le comunicazioni preventive ex art. 7 della l. 604/66, relative ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Le predette comunicazioni sono finalizzate ad intraprendere la procedura di conciliazione dinanzi all’Ispettorato territoriale del lavoro, e pertanto non costituiscono un licenziamento.
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