Locazioni, sublocazioni cedolare e redditi diversi - Opzioni disgiunte sui canoni tra titolare e comodatario
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 11/06/2018
Autore: Dell'Oste Cristiano Fonte: Il Sole 24 Ore del 11/06/2018
Come dichiarare il reddito degli immobili nei casi di locazione sublocazione comodato e cedolare
SUBLOCAZIONE: il sublocatore percepisce un reddito diverso, che può assoggettare alla tassazione ordinaria (con deducibilità delle spese inerenti) o, in alternativa, sottoporre alla cedolare secca al 21% (con base imponibile pari ai canoni incassati nel periodo d’imposta e nessuna deduzione).
Non può scegliere la cedolare se la sublocazione non rientra tra quelle “brevi” così come definite dal Dl 50/2017, perché la durata del singolo contratto è superiore ai 30 giorni, o perché è stato stipulato prima del 1° giugno 2017, o perché non ha le caratteristiche fissate dalla norma (ad esempio, include i pasti).
COMODATO: il comodatario percepisce un reddito diverso che può sottoporre a tassazione ordinaria o cedolare, come nel caso del sublocatore. Se il contratto non ha i requisiti per essere considerato “breve”, il comodatario non deve dichiarare i canoni, perché vanno dichiaratI dal proprietario/comodante.
Se la locazione da parte del comodatario ha i requsiti per essere considerata breve, il proprietario/comodante dichiara reddito fondiario degli immobili non locati (pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e maggiorata di 1/3). L’imposta, in particolare, è dovuta se la casa concessa in comodato si trova nello stesso Comune in cui il comodante ha la propria abitazione principale; altrimenti, se è in un altro Comune, non dichiara alcuna reddito perchè scatta l’effetto sostitutivo dell’Imu.
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