MAGGIOR IMPOSTA DI REGISTRO DEDUCIBILE Cessione d’azienda con sconto Ires
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 11/10/2016
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 11/10/2016
Classificazione:
È deducibile ai fini Ires ma non irap la maggiore imposta di registro versata dal contribuente in pendenza di giudizio
Agenzia delle Entrate, direzione centrale normativa, all’istanza di interpello presentata da una società non Ias adopter. la società, cessati gli effetti della sospensione giudiziale, aveva, però, dovuto pagare quanto richiesto, contabilizzando gli oneri sostenuti nella voce «E21-Oneri straordinari» del conto economico dell’esercizio 2013. Quindi veniva a chiedere quale era il trattamento da riservare ai fini Ires ed Irap alle imposte pagate e ai relativi interessi. l’articolo 99, comma 1 del Dpr 917/1986 stabilisce che le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento. Interessi sono interamente deducibili senza vincolo del ROL.
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