Manutenzione discarica, Iva al 10% solo con un progetto di bonifica

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 13/06/2020

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 13/06/2020


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Se manca un piano di intervento regolarmente approvato dall’autorità competente, la prestazione deve essere assoggettata all’aliquota ordinaria del 22 per cento


Gli interventi eseguiti da una società per mettere in sicurezza permanente una discarica e risolvere così i problemi di fuoriuscita di percolato e il conseguente inquinamento ambientale non possono fruire dell’aliquota Iva ridotta, pari al 10% se non sono inserite in un progetto di bonifica firmato dall’autorità competente. Sono le conclusioni contenute nella risposta n. 186/E del 12 giugno 2020 dell’Agenzia.

L’istante, una società a totale partecipazione pubblica che si occupa di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti domestici, svolge, tra l’altro, il monitoraggio territoriale e ambientale, la messa in sicurezza, la bonifica e il recupero dei siti e aree inquinate.
L’istante ha assunto la gestione dei servizi per la messa in sicurezza in emergenza di una discarica comunale e, a seguito dell’evidente situazione emergenziale, ha proposto un progetto definitivo di intervento, approvato dal Comune, suo socio, e finanziato dalla Regione, che prevedeva:

  1. il rimodellamento morfologico e miglioramento del capping per ridurre a una condizione sostenibile la gestione del percolato
  2. l’adeguamento del sistema di captazione del biogas
  3. l’adeguamento del sistema di allontanamento delle acque meteoriche
  4. le opere di urbanizzazione per la messa in sicurezza del sito.

L’istante pensava di poter includere i lavori eseguiti tra le opere di urbanizzazione primaria (articolo 4, lettera c), legge n. 847/1964) e di poter così applicare sugli interventi eseguiti l’aliquota Iva del 10 per cento.

L’Agenzia è di diverso avviso.

Il documento di prassi fa un excursus normativo evidenziando, in primo luogo, che scontano l’Iva al 10% le “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della L. 29 settembre1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 (...)” fra cui figurano “le attrezzature (...) sanitarie” (Tabella A, Parte III, n. 127-quinquies, Dpr n. 633/1972). Fra le attrezzature sanitarie, il codice dell’Ambiente include anche “le opere, le costruzioni e gli impianti destinati (...) alla bonifica di aree inquinate”.
L’Agenzia ricorda anche la risoluzione n. 247/2007 con cui è stato chiarito, in sintesi, che secondo il ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare tali attività “possono considerarsi opere, costruzioni ed impianti destinati alla bonifica di aree inquinate a condizione che risultino però inserite all'interno di un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla competente autorità”.

L’articolo 242 del codice dell'Ambiente, poi, prevede per questa tipologia di interventi la redazione e l’approvazione di un progetto di bonifica o di messa in sicurezza, per il quale: “La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni e integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento ...”. Tali previsioni, riconoscendo l'interesse collettivo all'attività di bonifica, integrano i presupposti per verificare la ratio incentivante del beneficio fiscale consistente nell'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10 per cento.

L’istante ha sì esibito il decreto di stanziamento dei fondi per la messa in sicurezza del sito da parte della Regione allegando il progetto di manutenzione straordinaria preventivamente approvato dai Comuni interessati, tuttavia, rileva l’Agenzia, per poter applicare ai lavori in esame l’aliquota Iva ridotta è necessario che i singoli interventi (opere, costruzioni e impianti) siano inseriti all’interno di un progetto di bonifica regolarmente firmato dalla competente autorità, circostanza che dall’esame dei documenti è stata esclusa.

I lavori di manutenzione in esame, conclude l’Agenzia, potranno usufruire dell’aliquota Iva ridotta solo se inseriti in apposito contratto di bonifica approvato dalle autorità finalizzato alla realizzazione di opere qualificabili di per sé quali opere di urbanizzazione primaria o secondaria, dovendo, in caso contrario, scontare l’Iva al 22 per cento.

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