MANUTENZIONE IMPIANTI IN ABITAZIONI CON IVA AL 10%

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 07/04/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 07/04/2022


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Aliquota agevolata in quanto trattasi di manutenzine ordinaria - al 4% invece le istallazioni per superare le barriere archietttoniche


Risposta n. 18 Consulenza giuridica Chiarimenti in materia di aliquote IVA e ritenute d’acconto applicabili alle diverse operazioni aventi ad oggetto ascensori, ivi comprese quelle finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche

Quesito 3
Con circolare del 7 aprile 2000 n. 71/E è stato chiarito che laliquota IVA del 10 per cento di cui allarticolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999, è applicabile anche alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio (...) in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui.
 

Tale orientamento di prassi è stato confermato con la risoluzione del 4 marzo 2013, n. 15/E secondo cui “la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati

a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nellalveo degli interventi di manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad IVA con aliquota del10 per cento.

Ciò posto, con riferimento al caso di specie, si evidenzia che le verifiche periodiche su ascensori e montacarichi, previste dallarticolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per lattuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di scurezza degli ascensori, nonché per lesercizio degli ascensori) rispondono allesigenza di garantire la piena funzionalità di detti impianti installati in condomini o aziende e possono essere eseguite anche da organismi di certificazione notificati.

Il comma 2 dello stesso articolo 13 del d.P.R. n. 162 del 1999 stabilisce che le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dellimpianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

La verifica straordinaria di cui allarticolo 14 del d.P.R. n. 162 del 1999 è eseguita dai medesimi soggetti già abilitati per le verifiche periodiche ed è tesa, in sostanza, allaccertamento della rimozione delle cause che hanno determinato leventuale esito negativo della verifica periodica.

Entrambi i tipi di verifica risultano, pertanto, obbligatori per legge e hanno ad oggetto la medesima prestazione di accertamento della funzionalità e sicurezza dellimpianto.

Alla luce della prassi sopra richiamata, si ritiene, quindi, che le verifiche di cui agli articoli 13 e 14 del d.P.R. n. 162 del 1999, relative agli impianti elevatori installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, debbano essere assoggettate ad IVA con lapplicazione dellaliquota del 10 per cento, in quanto riconducibili nellambito degli interventi di manutenzione ordinaria.

 
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