MANUTENZIONE IMPIANTI IN ABITAZIONI CON IVA AL 10%
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 07/04/2022
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 07/04/2022
Aliquota agevolata in quanto trattasi di manutenzine ordinaria - al 4% invece le istallazioni per superare le barriere archietttoniche
Risposta n. 18 Consulenza giuridica – Chiarimenti in materia di aliquote IVA e ritenute d’acconto applicabili alle diverse operazioni aventi ad oggetto ascensori, ivi comprese quelle finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche
Quesito 3
Con circolare del 7 aprile 2000 n. 71/E è stato chiarito che l’aliquota IVA del 10 per cento di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999, è applicabile anche “alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio (...) in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui”.
Tale orientamento di prassi è stato confermato con la risoluzione del 4 marzo 2013, n. 15/E secondo cui “la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati
Ciò posto, con riferimento al caso di specie, si evidenzia che le verifiche periodiche su ascensori e montacarichi, previste dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (“Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di scurezza degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori”) rispondono all’esigenza di garantire la piena funzionalità di detti impianti installati in condomini o aziende e possono essere eseguite anche da organismi di certificazione notificati.
Il comma 2 dello stesso articolo 13 del d.P.R. n. 162 del 1999 stabilisce che “le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche”.
La verifica straordinaria di cui all’articolo 14 del d.P.R. n. 162 del 1999 è eseguita dai medesimi soggetti già abilitati per le verifiche periodiche ed è tesa, in sostanza, all’accertamento della rimozione delle cause che hanno determinato l’eventuale esito negativo della verifica periodica.
Entrambi i tipi di verifica risultano, pertanto, obbligatori per legge e hanno ad oggetto la medesima prestazione di accertamento della funzionalità e sicurezza dell’impianto.
Alla luce della prassi sopra richiamata, si ritiene, quindi, che le verifiche di cui agli articoli 13 e 14 del d.P.R. n. 162 del 1999, relative agli impianti elevatori installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, debbano essere assoggettate ad IVA con l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento, in quanto riconducibili nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria.
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