Mediazione, spese di avvio dovute Su formazione e aggiornamento nessuna eccezione per gli avvocati

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 18/11/2015

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 18/11/2015 pag. 44


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Consiglio di Stato con una rilevante sentenza depositata ieri (sentenza n. 5230 IV Sezione, presidente Numerico, estensore Greco) che pone termine ad una annosa controversia avviata nel 2010

Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del Tar Lazio di Roma n. 1351 del 23 gennaio 2015 nei capi in cui aveva disposto l’annullamento di tre norme del decreto del Ministero della giustizia n. 180/2010: le prime due sul versamento delle spese di avvio quando la mediazione è destinata ad arenarsi al primo incontro e, la terza, sulla formazione dei mediatori riferita agli avvocati-mediatori di diritto.
Quanto alle “spese di avvio”, rispetto alle quali il Consiglio di Stato era già intervenuto con una ordinanza di sospensione il 22 aprile 2015, sono legittime e devono essere sempre versate, anche quando la mediazione si arresta al primo incontro.
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