MEDICI DI BASE ESONERATI DALLA FATTURA ELETTRONICA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 14/02/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 14/02/2019
Risposta a interpello, niente fattura elettronica e a partire dal 1° gennaio 2019, stop anche all’invio dei dati ai fini dello spesometro
Per le prestazioni eseguite nei confronti dell’Asl e direttamente a favore dei pazienti (i cui dati sono stati trasmessi al Sistema tessera sanitaria) i medici di famiglia non sono tenuti a emettere fatture elettroniche; inoltre, dal 1° gennaio 2019, non sono più tenuti neanche all’invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. È questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 54/2019.
Quesito
Le prestazioni sanitarie effettuate dai medici di base devono essere documentate tramite fattura elettronica?
Anche per i medici di base è venuto meno l’obbligo di invio dello spesometro?
Risposta
Le disposizioni normative che hanno previsto, dal 1° gennaio 2019, l’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato della fattura elettronica non hanno modificato le previsioni della disciplina Iva in materia di certificazione delle operazioni (tramite fattura o altri strumenti idonei, come scontrini, ricevute fiscali o altro). Pertanto, se l’obbligo di emettere una fattura non sussisteva prima, lo stesso non può ritenersi sussistente ora. A tal proposito si ricorda che per le prestazioni sanitarie effettuate dai medici di base nei confronti di vari enti la fattura è sostituita dal foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dagli enti stessi (articolo 2, Dm 31 ottobre 1974).
Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati devono essere trasmessi al Sistema tessera sanitaria (cfr articolo 10-bis, Dl 119/2018).
Alla luce di queste considerazioni, quindi, i medici di base non sono tenuti a emettere fatture elettroniche né per le prestazioni eseguite nei confronti dell’Asl né per quelle nei confronti dei pazienti e comunicati al Sistema tessera sanitaria (quest’ultimo esonero vale solo per il 2019).
Per quanto riguarda lo spesometro (comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute), si ricorda che il legislatore, in coincidenza con l’entrata in vigore dell’obbligo della fattura elettronica, ne ha previsto la soppressione (cfr articolo 21, Dl 78/2010 e articolo 1, comma 916, legge 205/2017).
Di conseguenza, anche i medici di base, dal 1° gennaio 2019, non sono più tenuti all’invio dello spesometro. Tuttavia l’abrogazione dell’articolo 21, Dl 78/2010 esclude l’invio dei dati delle fatture legittimamente ricevute e registrate a partire dal 1° gennaio 2019 (anche se riferite al 2018), ma non quello delle fatture emesse nel corso del 2018 (e ricevute dal cessionario/committente nel 2019), pur quando inerenti a prestazioni i cui dati sono stati inviati al Sistema tessera sanitaria.
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