MENSA AZIENDALE TRAMITE APP Iva al 4% e Irap deducibile

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 22/04/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 22/04/2023


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Chiarimenti su Iva, Irpef, Ires e Irap per il servizio di mensa aziendale tramite una App


L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 301 del 21 aprile 2023, fornisce alcune precisazioni in merito all’Iva, Irpef, Ires e Irap per il servizio di mensa aziendale che permette la fruizione di pasti, tramite una App, presso bar, ristoranti o supermercati convenzionati.

La risposta segue i chiarimenti già forniti alla società istante su un precedente analogo interpello (vedi risposta n. 430 del 22 agosto 2022), alla luce di nuovi elementi portati all’attenzione dell’Agenzia.

Le novità riguardano in particolare l'aggiunta di apposite clausole nella convezione tra azienda e ristoranti, nell’accordo di adesione fra il ristorante e la società titolare dell’App e nell'accordo di adesione fra l’istante e la stessa titolare dell’App.

Tali clausole, in sintesi, renderebbero il servizio offerto dalla società istante assimilabile alla mensa diffusa, qualifica che con la precedente risposta all’interpello non era stata riconosciuta dall’Agenzia.

Nella risposta n. 422/2022 l’Agenzia chiariva che l’istante “non eroga, infatti, alcun servizio sostitutivo di mensa aziendale nei termini chiariti in primis dalla circolare 23 dicembre 1997, n. 326, paragrafo 2.2.3., limitandosi a pagare il Ristoratore per conto del datore di lavoro con il credito che quest'ultimo gli ha previamente messo a disposizione. Non si riscontano nemmeno le altre caratteristiche tipiche della mensa diffusa, oggetto di chiarimenti nella risoluzione 17 maggio 2005, n. 65/E. In tale sede e con riferimento a una card elettronica (di cui l' App potrebbe essere considerata un'evoluzione), oltre alla condizione di una preventiva convenzione con il datore di lavoro, sono evidenziate ulteriori condizioni, tra cui la presenza - nella convenzione - di clausole finalizzate a evitare un impiego improprio o fraudolento dell' App, come il suo utilizzo da parte del dipendente limitatamente a una sola prestazione giornaliera, nei giorni di effettiva presenza in servizio e nell'orario stabilito per la pausa pranzo. Tali clausole sono del tutto assenti sia nella convenzione tra la Società e il singolo Ristoratore, sia in quella tra l'Istante e X s.r.l”.
Di conseguenza, l’Agenzia concludeva che non esistevano i presupposti per applicare l’Iva agevolata al 4% e l’operazione doveva scontare l’aliquota al 10 per cento.

L’istante con il nuovo interpello ritiene che il servizio offerto possa rientrare nel servizio di “mensa diffusa” avendo aggiunto, nell’accordo con ristoranti, pub, tavole calde tenuti  alla fornitura del pasto che sarà pagato dal dipendente tramite card o App, alcuni elementi che lo rendono assimilabile alla mensa diffusa, fra cui la presenza di clausole finalizzate a evitare un impiego improprio o fraudolento dell'App, come l’utilizzo da parte del dipendente limitatamente a una sola prestazione giornaliera, nei giorni di effettiva presenza in servizio e nell'orario stabilito per la pausa pranzo.

Servizi con applicazione dell’Iva al 4%
I contratti esibiti dall'istante, precisa l’Agenzia, replicano i requisiti tipici della mensa diffusa ma l'oggetto degli stessi è ''servizio sostitutivo di mensa aziendale'' in pratica il ticket restaurant.

Con la risposta in argomento l’Agenzia fornisce nuove precisazioni e chiarisce che se l’istante offre un servizio di mensa diffusa o ticket restaurant la prestazione sarà soggetta all'aliquota Iva nella misura del 4% in sede di fatturazione da parte del ristoratore all’istante. L’Iva così addebitata sarebbe detraibile in capo all’istante (articolo 19-bis1, comma 1, lettera f) del decreto Iva).

Certificazione dei corrispettivi
Con riferimento alle modalità di certificazione dei corrispettivi da parte dei ristoratori, l’Agenzia ritiene ammissibile il ricorso alla fattura differita (articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto Iva) che prevede l’emissione di una sola fattura, con il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.

Per quanto riguarda la memorizzazione dei corrispettivi, come già chiarito dalla circolare n. 37/2020, “la memorizzazione elettronica, e la conseguente emissione del documento commerciale, è effettuata al momento del pagamento del corrispettivo, totale o parziale, ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione se i detti eventi si verificano anteriormente al pagamento. Resta ferma, in relazione alla tipologia di operazione effettuata, l'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto IVA.”

Intera deducibilità ai fini Ires e Irap

Ai fini della deducibilità dei costi sostenuti dall'Istante per il servizio reso tramite App e nel presupposto che lo stesso sia assimilabile ai servizi sostitutivi di mensa aziendale, l’Agenzia precisa che non subiscono le limitazioni di deducibilità di cui all'articolo 109, comma 5, del Tuir rappresentando un onere per l'acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande.

I costi quindi concorreranno integralmente alla formazione del reddito imponibile, fermo restando il rispetto dei principi generali di inerenza e di previa imputazione dei componenti negativi, ai sensi dell'articolo 109 del Tuir. Anche ai fini Irap i costi sostenuti per il servizio, relativi ai lavoratori dipendenti, saranno interamente deducibili.

Parimenti saranno interamente deducibili ai fini Ires e Irap i costi relativi alla gestione, anche in appalto, di una mensa aziendale a favore dei dipendenti (anche nell'ipotesi in cui sia stipulata una convenzione con un esercizio pubblico).

Trattamento ai fini Irpef in capo al dipendente
Se la Società intende offrire ai propri dipendenti un servizio di mensa diffusa, modificando in tal senso i relativi contratti con l'eliminazione del riferimento al ''servizio sostitutivo di mensa aziendale'' o stipulando nuovi contratti con altri soggetti, l'importo del pasto non concorrerà a formare il reddito in capo al lavoratore dipendente.

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