MISCANTO CON IVA ORDINARIA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 30/01/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 30/01/2019
la classificazione doganale del miscanto non è riconducibile ad alcun punto della tabella A parte II, II-bis e III, allegata al Dpr 633/1972.
Al commercio di tale prodotto erbaceo si applica l’aliquota Iva ordinaria (attualmente, del 22%). Agenzia Entrate risposta n. 15/2019.
“il miscanto deve essere classificato, in base alle RGI (Regole Generali Interpretative) 1) e 6), nell’ambito del Capitolo 14 della Nomenclatura Combinata:
Materie vegetali da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove
ed in particolare nella voce 1404 9000 ‘Prodotti vegetali non nominati né compresi altrove – altri’ (diversi dai linters di cotone)”.
Indietro