Mosaico ammesso al bonus facciate
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 31/08/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 31/08/2020
Il rifacimento completo del rivestimento esterno in tessere di mosaico delle facciate lato strada, che il condominio intende effettuare, rientra nel perimetro applicativo del bonus facciate.
Con la risposta n. 287 del 28 agosto 2020, l’Agenzia chiarisce che il rifacimento completo del rivestimento esterno in tessere di mosaico delle facciate lato strada, che il condominio intende effettuare, rientra nel perimetro applicativo del bonus facciate. In ogni caso, poiché l’intervento non rientra tra quelli di mera pulitura e tinteggiatura della facciata, che tenuti alle prescrizioni del decreto "requisiti minimi" e del decreto 11 marzo 2008, è necessario valutare la sussistenza degli impedimenti tecnici che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico, se non mutando completamente l'aspetto dell'edificio.
Pertanto, ai fini del bonus facciate, spetterà all’interessato fornire adeguata dimostrazione che l'intervento di rimozione del mosaico non è soggetto all'obbligo di rispetto dei parametri specifici di prestazione energetica.
Nel caso specifico, sostituzione del rivestimento in mosaico delle facciate esterne di un edificio in condominio degli anni '70, senza eseguire interventi di efficientamento energetico, l’amministrazione ritiene che, come prospettato dall'istante, il rifacimento completo del rivestimento esterno in tessere di mosaico delle facciate lato strada, che il condominio intende effettuare, rientri nel perimetro applicativo del bonus facciate.
Considerato, tuttavia, che l’intervento non sembra rientrare nella mera pulitura e tinteggiatura della facciata, cosa che implicherebbe l'obbligo di applicazione delle prescrizioni del decreto "requisiti minimi" e del decreto 11 marzo 2008, deve essere valutato se sussistono gli impedimenti tecnici che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l'aspetto dell'edificio.
Ai fini dell'applicazione del bonus facciate, spetterà all’istante fornire adeguata dimostrazione che l'intervento di rimozione del mosaico non è soggetto all'obbligo di rispetto di specifici requisiti minimi di prestazione energetica, anche in funzione della dimensione della superficie interessata rispetto alla superficie dell'involucro edilizio, considerato che le caratteristiche architettoniche degli edifici non costituiscono una causa di esclusione dall'applicazione del decreto che opera automaticamente.
L’Agenzia, inoltre, rileva che nel caso in cui l'intervento di coibentazione non sia eseguito sulla superficie esterna della struttura ma, come prospettato dall'istante, sia realizzato mediante "insufflaggio della cassavuota", risultando, quindi, non visibile dall'esterno e irrilevante dal punto di vista del decoro urbano, le relative spese non possono essere ammesse al bonus facciate.
Per tale intervento, conclude l’Agenzia, i condomini potranno, eventualmente, fruire della detrazione ecobonus, in base a cui sono agevolabili gli interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti),delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati o contro terra, che rispettino determinati requisiti di trasmittanza termica, effettuando gli adempimenti specifici.
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