NASPI AL PADRE DIMESSO DOPO IL CONGEDO DI PATERNITA’: I CHIARIMENTI DELL’INPS
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 28/03/2023
Autore: Marrucci Mauro Fonte: Guida al Lavoro nr. 14 del 28/03/2023 pag. 10
Con la circolare n. 32 del 20 marzo 2023 l’Istituto ha precisato le modalità di applicazione dell’art. 27 bis del d. lgs. 105/2022.
Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, anche non continuativi.
In caso di dimissioni rassegnate dopo la fruizione del congedo di paternità obbligatorio e durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, il lavoratore padre può presentare all’Inps la domanda di indennità di disoccupazione Naspi.
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