NOTA D'ACCREDITO SE IL DEBITORE NON PAGA SENTENZA UE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 24/11/2017
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 24/11/2017
l’articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell’Iva all’infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni
un’amministrazione finanziaria non può riscuotere a titolo dell’Iva un importo superiore a quello effettivamente percepito dal debitore. la Corte ha fatto rilevare come allorquando il non pagamento, in tutto o in parte, di un bene o servizio acquistato dipende da cause diverse da annullamento nullità o rescissione del contratto, l’acquirente resta debitore del prezzo convenuto e il venditore, per quanto non più proprietario del bene, dispone sempre del suo credito, pur se lo dovrà far valere in sede giurisdizionale. Ed è proprio in tale circostanza, potendo tale credito diventare definitivamente irrecuperabile, che il legislatore comunitario ha lasciato alla valutazione dei singoli stati membri la determinazione del momento in cui deve considerarsi effettivamente perduto il credito, aprendo cosi la strada alla rideterminazione della base imponibile Iva.
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