Nota di variazione a effetti variabili

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 29/01/2016

Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore del 29/01/2016 pag. 41


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La rettifica fatta dal creditore, in caso di mancato pagamento non viene registrata dal debitore, se c’è una procedura concorsuale

L’Iva che viene rettificata dal creditore, con l’emissione di una nota di variazione, in caso di mancato pagamento del corrispettivo non viene registrata dal debitore in crisi solo se quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale. Pertanto negli altri casi, e in particolare per gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182 bis della legge fallimentare ovvero in presenza di un piano attestato ex articolo 67, 3 comma, lettera d) della stessa legge, l’Iva rettificata pesa direttamente sul debitore.
l’Iva che doveva incidere sull’impresa in crisi e quindi sulla procedura resta di fatto a carico dello Stato, non peggiorando la posizione del debitore. Il dubbio che si poneva era cosa comprende il termine procedure concorsuali
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