NOVITÀ RAVVEDIMENTO OPEROSO Correzioni parziali con versamenti frazionabili
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 13/08/2019
Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore del 13/08/2019
Il Dl 34/2019 ha aggiunto al D.Lgs 472/1997 l’articolo 13-bis, una norma di interpretazione autentica «in materia di ravvedimento parziale», che apporta con efficacia retroattiva significative novità all’istituto.
L'istituto del ravvedimento operoso, è esteso al versamento frazionato dell’imposta o versamento tardivo dell’imposta frazionata (c.d. ravvedimento parziale).
La nuova norma, si applica unicamente ai tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate ed prevede tre ipotesi.
1 versamento frazionato
Con la prima ipotesi è riconosciuta la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento frazionato, versando l’imposta e i relativi interessi secondo la misura stabilita dalle singole finestre dell’articolo 13, comma 1. Il ravvedimento deve essere effettuato nei tempi prescritti dall’articolo 13.
2 Versamento successivo di sanzioni e interessi
Il contribuente versa l’imposta dovuta in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, avviene in un periodo successivo.
In questo caso si devono versare gli interessi legali calcolati per il periodo di ritardo delle imposte e le sanzioni in misura ridotta da calcolare con riferimento al momento del ravvedimento e non a quello precedente in cui sono state versate le imposte.
3 Ravvedimento rate
È possibile ravvedere con le modalità del ravvedimento frazionato, i pagamenti rateali concessi al contribuente ma non rispettati. Es. le rate della acquiescenza ad accertamento o di quelle relative all’atto di adesione.
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