NUMERO MASSIMO DI PROROGHE E PERIODI CUSCINETTO DEI CONTRATTI A TERMINE, SI’ ALLA DEROGA
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 22/09/2020
Autore: Iacopini Antonella Fonte: Guida al Lavoro nr. 38 del 22/09/2020 pag. 12
Con la nota prot. n. 713 del 16 settembre 2020 l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito i primi chiarimenti sul d.l. 104/2020.
Secondo l’Ispettorato nazionale del lavoro, se il rapporto di lavoro a tempo determinato è già stato prorogato quattro volte, è ancora possibile prorogarne senza causale la durata per un periodo massimo di dodici mesi, ed è altresì consentito rinnovarlo prima che scada il c.d. “periodo cuscinetto”, purché venga rispettata la durata massima di ventiquattro mesi.
Il termine del 31 dicembre 2020 stabilito dall’art. 8 del d.l. 104/2020 riguarda la stipula della proroga o del rinnovo del contratto, che pertanto potrà produrre i propri effetti anche nel 2021.
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