OBBLIGO DI REPERIBILITA' ALLA VISITA DI CONTROLLO E DECADENZA DAL TRATTAMENTO


  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 09/03/2016

Autore: Dalle Cave Mariano e Foglia Elena Fonte: Guida al Lavoro nr. 11 del 09/03/2016 pag. 16


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Con la sentenza n. 3294 del 19 febbraio 2016 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle modalità di adempimento dell'obbligo di reperibilità durante la malattia.

L'Inps deve erogare l'indennità di malattia anche se il lavoratore si è sottratto alla verifica sanitaria, in caso di serie e comprovate ragioni, quali la necessità indifferibile di recarsi presso un luogo diverso dal domicilio.
In tal caso, il dipendente dovrà cooperare, dando preventiva comunicazione del proprio allontanamento al datore di lavoro e all'Inps.
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