OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI PUNIBILITA’
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 03/10/2017
Autore: Imbriaci Silvano Fonte: Guida al Lavoro nr. 39 del 03/10/2017 pag. 93
Classificazione:
Con la nota n. 8376 del 25 settembre 2017 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si è adeguato all’orientamento interpretativo della Cassazione Penale.
Il momento consumativo del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali non deve essere individuato in corrispondenza di ciascun versamento mensile.
Deve essere invece seguito il criterio della competenza contributiva, considerando l’intero periodo tra la scadenza del versamento dei contributi di gennaio (ossia il 16 febbraio) e la scadenza del versamento dei contributi di dicembre (ossia il 16 gennaio dell’anno successivo).
Il reato è consumato nel momento e nel caso in cui l’importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio, superi i 10.000 euro.
Deve essere invece seguito il criterio della competenza contributiva, considerando l’intero periodo tra la scadenza del versamento dei contributi di gennaio (ossia il 16 febbraio) e la scadenza del versamento dei contributi di dicembre (ossia il 16 gennaio dell’anno successivo).
Il reato è consumato nel momento e nel caso in cui l’importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio, superi i 10.000 euro.
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