Opzioni bonus edilizi già comunicate, il visto “ora per allora” è ininfluente

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 07/06/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 07/06/2023


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In ogni caso, nel documento attestante la conformità degli interventi, il professionista deve indicare protocollo e progressivo del modello inviato per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura


Il quesito fa riferimento al c. 1-bis.2 dell'art. 14 del DL. 50/2022 che di seguito riportiamo.

1-bis.2. Per i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformita', delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 121, il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilita' in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter.

Il visto di conformità “ora per allora”, diversamente da quello “ordinario”, posto dal professionista che ha già inviato le comunicazioni delle opzioni (prime cessioni del credito o sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, non deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione, già avvenuto, ma è finalizzato a limitare la responsabilità del cessionario, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria.

Lo precisa l’Agenzia in una faq pubblicata oggi, 6 giugno 2023, sul proprio sito.

Dunque, la forma di rilascio del visto di conformità è libera. È necessario, precisano le Entrate, che il professionista incaricato, alla data di rilascio del visto, abbia preventivamente effettuato la comunicazione prevista dall’articolo 21 del decreto Mef n. 164/1999.

In ogni caso, nel documento attestante il rilascio del visto, sottoscritto dal professionista incaricato, devono essere indicati il protocollo e progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto si riferisce. Inoltre, tale documento deve contenere gli elementi essenziali dell’opzione, tra i quali, a titolo esemplificativo:

  • il codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta
  • il codice fiscale del condominio (se applicabile)
  • il codice fiscale del titolare della detrazione (cedente)
  • il codice fiscale del primo cessionario/fornitore
  • la tipologia di intervento agevolato
  • l’anno di sostenimento della spesa
  • l’ammontare della spesa sostenuta
  • l’ammontare del credito ceduto.

L’attestazione di rilascio del visto può essere inviata dal professionista incaricato al soggetto interessato tramite posta elettronica certificata.

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